martedì, Maggio 14, 2024
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CANI NEI PARCHI: TAR, purchè abbiano il guinzaglio e il padrone con la paletta!

Tar: sì ai cani nei parchi. Basta che i padroni abbiano guinzaglio e paletta

Annullata l\’ordinanza del comune che
proibisce l\’accesso a Fido nei parchi. Il divieto è sproporzionato basta
che il comune assicuri i controlli

 
 
 

donna che getta escrementi del suo cane nel cestino

Via libera a Fido nei parchi comunali,
l\’importante è che il padrone sia munito di guinzaglio e paletta. Lo ha
affermato la seconda sezione del Tar Lazio (sentenza n.
5836/2016, qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di
un\’associazione animalista e annullando l\’ordinanza del comune che aveva
proibito l\’accesso indiscriminato ai cani in tutte le aree verdi
pubbliche.

Riportandosi al costante orientamento formatosi nella
giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Tar Lombardia, sezione
Brescia, leggi: “Via libera ai cani nei parchi, basta che siano grandi“)il
collegio ha ritenuto che, nonostante vi siano “meritevoli ragioni di
tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani
vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le
deiezioni”, il divieto assoluto sia sproporzionato ed eccessivamente
limitativo della libertà di circolazione
delle persone.

 

Per il giudice amministrativo, insomma, il divieto è
sproporzionato. Ad assicurare l\’igiene e il decoro nel verde pubblico,
nonché la sicurezza dei cittadini, ha dichiarato, infatti, il giudice
laziale, basta la legislazione statale che impone ai proprietari e detentori di animali di munirsi di guinzaglio e paletta.

All\’amministrazione locale compete invece il compito di adoperarsi per rendere cogenti tali misure attivando i mezzi di controllo e repressione adeguati nei confronti di
coloro che non ottemperano agli obblighi di legge. A tal fine, quindi,
il sindaco, per fronteggiare i comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, e prevenire le negative conseguenze di tali condotte, può affidarsi all\’esercizio “degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori” di cui dispone.

Da qui, l\’annullamento dell\’ordinanza.

Tar Lazio, sentenza n. 5836/2016

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