venerdì, Maggio 17, 2024
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FALSO IN BILANCIO: SS.UU. sul falso valutativo

False comunicazioni sociali: le
motivazioni delle Sezioni Unite sulla rilevanza del falso valutativo

Cassazione Penale,
Sezioni Unite, 27 maggio 2016 (udienza 31 marzo 2016), n. 22474

Allegati

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 27 maggio 2016 (udienza 31 marzo 2016),
n. 22474

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estimativo

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in bilancio e la rilevanza penale dei falsi valutativi.
Nota a Cass.
pen., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 890.

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fiscali collegati alla Tax Compliance: associativi e in concorso

Il 27 maggio sono state
depositate le (attese) motivazioni della decisione assunta dalle Sezioni Unite
Penali sulla perdurante rilevanza del “falso valutativo”, in relazione a quanto
disposto dagli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile, come modificati dalla
Legge 27 maggio 2015, n. 69.

La pronuncia in esame analizza,
in particolare, gli effetti della mancata riproduzione nel vigente testo di
legge dell’inciso “ancorché oggetto di valutazione”, riferito ai fatti materiali
e alle informazioni falsificate o omesse, che, secondo alcuna giurisprudenza
avrebbe comportato la sopravvenuta irrilevanza penale della falsificazione
delle voci di bilancio (Cass. Pen., Sez.
V, 30 luglio 2015,
n. 33774
; Cass. Pen., Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6916).

Le Sezioni Unite hanno tuttavia
assunto una posizione interpretativa radicalmente differente, secondo cui le
norme di cui agli attuali articoli 2621 e 2622 del Codice Civile sanzionano
tuttora i falsi “valutativi”, ossia quelle falsificazioni delle voci di
bilancio realizzate attraverso un’illecita manipolazione dei canoni valutativi
(nello stesso senso anche: Relazione dell’Ufficio del Massimario per la
Quinta Sezione Penale, 15 ottobre 2015
; Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio
2016, n. 890
;Cass. Pen., Sez. V, 30 marzo 2016, n. 12793).

Dopo aver ripercorso le novità
introdotte dalla Legge 69/2015, al fine di sostenere la propria posizione, le
Sezioni Unite hanno fatto principalmente leva sui seguenti argomenti:

  • l’esigenza di porre una limitazione
    alla rilevanza dell’argomento letterale, dovendosi fare particolare
    affidamento, soprattutto in casi come quello di specie caratterizzato
    dall’analisi diacronica della medesima disposizione, sull’argomento
    sistematico;
  • le finalità della riforma apportata
    dalla Legge 69/2015, fra cui: (i) la volontà di (re)introdurre un apparato
    sanzionatorio adeguato, (ii) la necessità di garantire un elevato grado di
    trasparenza societaria e (iii) la necessità di garantire che i bilanci
    contengano informazioni tanto veritiere quanto complete;
  • la normativa in vigore in materia di
    bilancio “presuppone e/o prescrive il momento
    valutativo [pertanto] ‘sterilizzare’ il bilancio con riferimento al suo
    contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la
    natura
    ” (a tale riguardo basti rinviare a quanto prescritto
    dagli articoli 2423 e 2427 del Codice Civile);
  • la locuzione “fatti materiali” di cui
    agli articoli in commento non deve essere intesa nel senso di elementi
    fattuali oggettivi, quanto piuttosto di rappresentazioni significative di
    fatti;
  • il citato inciso “ancorché oggetto di
    valutazione” aveva carattere meramente concessivo essendo, dunque,
    superfluo.

Per le ragioni sopra esposte le
Sezioni Unite Penali della Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di
diritto: “Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo
alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di ‘valutazione’, se, in
presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici
generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e
senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo
ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni
”.

Fonte: dirittobancario.it

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