Fiscalità Enti Locali
Occupazione di spazi ed aree pubbliche: sì alla TOSAP per le griglie di aerazione di garage interrati
I principi sanciti nell\’ordinanza della Sesta Sezione della Suprema Corte n. 11449/2016.
La controversia giunta all\’attenzione della Sesta Sezione
della Corte di Cassazione vede contrapposto un Condominio – costituito
dai comproprietari di un garage sotterraneo – ed il Comune per l\’avviso
notificato da quest\’ultimo con il quale veniva accertata la TOSAP dovuta
per l\’anno 2010 (applicando le relative sanzioni poi annullate dalla
Commissione Tributaria Regionale) in ordine all\’occupazione di suolo
pubblico determinata dall\’apposizione di griglie di aereazione di detto
garage poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e cedute
da quest\’ultimo in diritto di superficie “ipogeo” (e cioè un diritto di
costruire al di sotto del suolo).
della Corte di Cassazione vede contrapposto un Condominio – costituito
dai comproprietari di un garage sotterraneo – ed il Comune per l\’avviso
notificato da quest\’ultimo con il quale veniva accertata la TOSAP dovuta
per l\’anno 2010 (applicando le relative sanzioni poi annullate dalla
Commissione Tributaria Regionale) in ordine all\’occupazione di suolo
pubblico determinata dall\’apposizione di griglie di aereazione di detto
garage poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e cedute
da quest\’ultimo in diritto di superficie “ipogeo” (e cioè un diritto di
costruire al di sotto del suolo).
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 11449 pubblicata il 1 giugno 2016 ha rigettato il ricorso proposto dal Condominio affermando che per
costante principio giurisprudenziale, in tema di tassa per l\’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell\’occupazione che comporti un\’effettiva sottrazione della superficie all\’uso pubblico.
costante principio giurisprudenziale, in tema di tassa per l\’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell\’occupazione che comporti un\’effettiva sottrazione della superficie all\’uso pubblico.
Tale presupposto è stato realizzato nell\’ipotesi in esame, in
quanto con l\’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni
oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato
l\’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le
dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all\’uso
pubblico a vantaggio di un\’utilizzazione particolare del suolo stesso da
parte del Condominio.
quanto con l\’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni
oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato
l\’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le
dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all\’uso
pubblico a vantaggio di un\’utilizzazione particolare del suolo stesso da
parte del Condominio.
La Corte, peraltro, in conclusione esclude che l\’apposizione di
dette griglie costituisca “occupazione irreversibile”, in quanto le
stesse, pur incidendo sull\’utilizzo del suolo pubblico, non ne
modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a
seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e
non connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo
ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il
godimento individuale, con ripristino dell\’uso collettivo.
dette griglie costituisca “occupazione irreversibile”, in quanto le
stesse, pur incidendo sull\’utilizzo del suolo pubblico, non ne
modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a
seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e
non connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo
ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il
godimento individuale, con ripristino dell\’uso collettivo.