domenica, Maggio 12, 2024
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SOSTA A PAGAMENTO: Multe valide anche se è illegittima la delibera comunale di affidamento del servizio di parcheggio

Corte di Cassazione

Sosta a pagamento: multe valide anche se è illegittima la delibera comunale di affidamento del servizio di parcheggio

 Sosta a pagamento: multe valide anche se è illegittima la delibera comunale di affidamento del servizio di parcheggio

La sentenza della Seconda Sezione n. 13659 del 5 luglio 2016.

Nel giudizio d\’opposizione ad ordinanza-ingiunzioneavente
ad oggetto l\’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione
delcodice della strada, il giudice ordinario ha il potere di
sindacareincidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli
atti amministrativiposti direttamente a fondamento della pretesa
sanzionatoria, sicché, ove siastata irrogata una sanzione
pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona apagamento senza
esposizione del tagliando attestante l\’avvenuto versamentodella somma
dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche aglieventuali
vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale
diconcessione della gestione del servizio ad un\’impresa privat
a, che non siinserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell\’adozione
dell\’ ordinanza opposta“.

È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione 2, nella sentenza n. 13659 pubblicata il 5 luglio 2016 in virtù del quale è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di
Siracusa contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la
correttezza dell\’operato del giudice di pace che, nel giudizio di
opposizione al verbale di accertamento, aveva sindacato la legittimità
dell\’affidamento del servizio di parcheggio con tariffa oraria alla
società concessionaria, disapplicando, ai sensi dell\’art. 5 legge n.
2248 del 1865, all. E, il relativo provvedimento della giunta
municipale, perché non preceduto da un\’apposita delibera del consiglio
comunale.

La Corte, nella sentenza in esame, ha ritenuto di dare continuità
all\’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio
d\’opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l\’irrogazione
di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il
giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini
della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti
direttamente a fondamento della pretesa sanzionatori
a, sicché,
ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un
autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando
attestante l\’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del
giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità
della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione
del servizio ad un\’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza
procedimentale che sfocia nell\’adozione dell\’ordinanza opposta.

Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può
sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua
eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto,
e
cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a
fondamento di detta sanzione. Tra questi si pone sicuramente l\’ordinanza
del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa sorgere la
violazione del conseguente divieto. La delibera di concessione della
gestione del servizio di parcheggio non si pone invece in rapporto
diretto con la violazione di quest\’ultimo.

I due atti – concessione del servizio e istituzione dell\’area con
obbligo di ticket – sono inseriti in iter amministrativi differenti e
rispondono ad altrettanto diverse finalità: con la prima, viene
unicamente selezionato il concessionario di un servizio; con la seconda,
si impone l\’obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona,
obbligo la cui violazione comporta l\’irrogazione della sanzione. (…)
La delibera di concessione non si inserisce nella sequenza
procedirnentale che sfocia con l\’adozione dell\’ordinanza sindacale; né
condiziona la sussistenza della violazione accertata. L\’illegittimità
della prima non può, quindi, riverberarsi sulla seconda, né inficiare
l\’accertamento stesso”.

La parola ora passa nuovamente al Tribunale il quale dovrà decidere
la vicenda nel merito attenendosi al sopra riportato principio di
diritto.

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