Un’azienda,
nell’aprile 2015, ha
assunto un lavoratore con un contratto a tempo determinato. Il contratto è
stato in essere sino al giugno 2016 e nell’arco dei 14 mesi l’azienda ha fruito
di tutte le 5 proroghe consentite dalla normativa vigente. Ora si pone il
seguente problema: dato per certo che il lavoratore deve comunque restare fermo
almeno 20 giorni, è possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato
con durata a scelta per un massimo di 22 mesi, senza più possibilità di
effettuare alcuna proroga? Dal tenore letterale della norma parrebbe di sì,
poiché si parla di conversione in un rapporto a tempo determinato a decorrere
dalla sesta proroga, eventualmente effettuata; inoltre, la norma parla di 5
proroghe, indipendentemente dal numero dei rinnovi.
M. F.– TERNI
R I S P O S T A
Le
regole sul contratto a tempo determinato fissano una durata massima di cinque
proroghe, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal
numero dei contratti (articolo 22 Dlgs 81/2015).
Pertanto,
la stipulazione di un nuovo contratto a termine (purché la durata non
oltrepassi i 36 mesi complessivi) nel rispetto dell’intervallo minimo (20
giorni) con l’ultimo contratto, è perfettamente ammissibile.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL15 AGOSTO 2016