mercoledì, Maggio 1, 2024
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TITOLO DI CREDITO: Assegno postale o bancario non coperto – è lecito?

Il
rilascio di un assegno privo di fondi con una data successiva a quella
di emissione costituisce reato di insolvenza fraudolenta se il debitore
ha tentato di nascondere la sua incapacità economica.

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Non commette reato chi consegna un assegno postdatato non coperto,
a condizione però che non abbia tentato di nascondere, al creditore, il
proprio stato di insolvenza. L’illecito penale scatta infatti solo
quando chi firma l’assegno rassicura il prenditore circa la presenza di fondi sul conto corrente e che il titolo verrà regolarmente onorato, mentre è ben consapevole
del contrario. A ricordarlo è una recente sentenza della Corte di
Appello di Cagliari [1].

Come abbiamo spiegato nella nostra guida sull’assegno postdatato, l’accordo tra creditore e debitore di portare all’incasso l’assegno a una data futura, indicata sul titolo stesso (cosiddetta postdatazione),
è nullo ed è come non apposto. Con la conseguenza che il creditore
potrà sempre incassare la somma, presentandola in banca, anche prima
della data ivi riportata. Per far ciò, il creditore deve però
regolarizzare il pagamento dell’imposta di bollo. Questo perché, l’assegno postdatato è volto a garantire un pagamento futuro al pari della cambiale,
con la differenza però che, mentre su quest’ultima le parti pagano
l’imposta di bollo, con l’assegno postdatato no. In pratica, l’assegno
postdatato (pur non essendo un illecito civile o penale) configura solo
un’evasione fiscale, un illecito tributario, che però può essere
serenamente regolarizzato.

Da un punto di vista penale – ricorda la sentenza in commento – l’assegno postdatato può diventare un reato (quello di insolvenza fraudolenta)
nel momento in cui il creditore riesce a provare l’intento del debitore
– già sussistente in partenza, all’atto del rilascio del titolo – di
non adempiere alla propria obbligazione. In pratica deve essere
dimostrato che quest’ultimo abbia tentato di nascondere la propria
incapacità economica di far fronte all’impegno preso.

Inoltre, la prova del proposito premeditato del debitore di non adempiere all’obbligazione sin dalla firma dell’assegno, nascondendo il proprio stato di insolvenza, può essere desunta da argomenti seri e univoci,
ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento del debitore
medesimo. Non basta, però, il semplice inadempimento, che in sé
costituisce un indizio del tutto equivoco e non idoneo a provare il
dolo.


[1] C. App. Cagliari, sent. n. 1332

Fonte: laleggepertutti.it

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