Come
si può sostituire un lavoratore nel settore privato, in aspettativa non
retribuita per ricoprire la carica pubblica di assessore (ex Dlgs 267/2000)
presumibilmente per cinque anni, considerati i limiti previsti dall’articolo 19
del Dlgs 81/2015, che impone un tetto di 36 mesi a qualsiasi tipologia di
contratto a tempo determinato, anche per ragioni sostitutive?
B. M.– TERAMO
R I S P O S T A
La
norma (articolo 19 del Dlgs 15 giugno 2015, n.81) dispone che, fatte salve le
diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività
stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra
lo stesso datore e lavoratore, per effetto di una successione di contratti,
conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non
può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene altresì
conto dei periodi di missione aventi a oggetto a mansioni di pari livello e
categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di
somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Qualora
il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di tale superamento. Tale periodo può essere
“allungato” in base al successivo comma 3, secondo il quale, fermo quanto
disposto sopra, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi
soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato nella sede
della Dtl (Direzione territoriale del lavoro) competente per territorio.
In
alternativa, è possibile concludere un accordo sindacale che (per il caso in
esame) consenta una durata maggiore del contratto a tempo determinato, oppure –
dopo i 36 mesi di contratto a termine – si può ricorrere alla somministrazione
a tempo determinato, che non ha limiti di tempo.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 10 OTTOBRE
2016