Illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale
Rischi della Banca d\’Italia
Un ricorso
ex art. 700 c.p.c. accolto inaudita altera parte dal Tribunale di Treviso con
decreto del 20.07.2016 e confermato con ordinanza del 04.10.2016
L\’accesso
al credito bancario per importi da 30mila euro determina l\’iscrizione
all\’intero di una c.d.
Centrale dei Rischi gestita dalla Banca D\’Italia.
L\’essere
oggetto di segnalazione in tale banca dati ha una funzione pubblicistica ed
informativa soprattutto, ma non solo, finalizzata a creare una sorta di
“reputazione” bancaria in
base alla quale eventuali nuovi istituti di credito potrebbero decidere di
concedere o meno un ulteriore finanziamento.
Pertanto, la segnalazione di una esposizione bancaria (come ad esempio un
affidamento in conto corrente), non equivale ad una segnalazione c.d.
“negativa”.
Gli
effetti negativi sopraggiungono allorquando dovessero sopravvenire dei fattori
di criticità, come il mancato pagamento di rate di finanziamenti, che
comportano il c.d. “incaglio“, oppure la revoca di un
affidamento, che comporta uno “sconfino” che, diviene tanto più grave
in relazione alla sua durata (è il caso di uno sconfino perdurante per più di
90 o 180 giorni).
Indubbiamente tra le segnalazioni pregiudizievoli
più gravi vi è quella a “sofferenza” che denota uno stato di
insolvenza, anche se non
equiparabile a quello che si intende con tale espressione in sede
fallimentare.
Questa segnalazione ha la finalità di
avvertire tutti gli istituti di credito della grave situazione finanziaria
dell\’utente bancario che viene ritenuto non più affidabile.
Solitamente
ad una segnalazione a “sofferenza” segue un c.d. effetto
domino, ovvero tutti gli istituti che vedono tale segnalazione
temendo un “rischio” di non rientrare degli affidamenti concessi
potrebbero chiedere rientri immediati e determinare così l\’esclusione del segnalato dal c.d.
circuito del credito legale, al
quale verosimilmente non potrà più accedere fintanto che durerà la
segnalazione.
Considerando gli effetti devastanti che potrebbe avere un tal tipo di
segnalazione da parte dell\’intermediario, le norme di settore impongono una
previa istruttoria della situazione economica del soggetto segnalando e un
preavviso motivato che informi dell\’imminente iscrizione.
Non
sempre le segnalazioni effettuate dalle banche sono corrette ed è quindi
necessario ricorrere al Tribunale.
Nel
caso esaminato (dal tribunale di Treviso con provvedimento qui sotto allegato),
una società aveva contestato ad una banca
l\’illegittima applicazione di interessi e spese sul proprio rapporto di conto
corrente e l\’istituto di credito, respingendo ogni irregolarità, ad un anno e tre
mesi circa dalla chiusura del conto, decise di segnalare la posizione a
“sofferenza”.
Ricorreva quindi il correntista rilevando
l\’arbitrarietà ed illegittimità della segnalazione poiché effettuata su di un
saldo contestato che volontariamente aveva deciso di non corrispondere e non
certo perché non ne avesse avuto la possibilità.
Il
Tribunale di Treviso accoglieva il ricorso emettendo un decreto inaudita altera parte, successivamente confermato con ordinanza, con il quale
ordinava alla banca di cancellare immediatamente la segnalazione a
sofferenza.
Il
G.I. rilevò quindi l\’ammissibilità del ricorsoexart. 700 c.p.c. sotto il profilo della
“atipicità e residualità” ritenendo, per ciò che riguardava ilpericulum in mora, che fosse
“da considerarsi in re ipsa attese le evidenti conseguenze negative sul
piano commerciale e sulla possibilità di accesso al credito“.
Dal
punto di vista delfumus boni
iurisvennero valutati come
indici di illegittimità della segnalazione l\’inerzia della banca che per oltre
un anno e tre mesi dalla chiusura del conto non aveva effettuato nessuna azione
di recupero del credito.
Ciò induceva a ritenere che l\’istituto non
nutrisse particolari preoccupazioni in ordine alla possibilità di recupero del
credito.
Ulteriori indici furono ravvisati nel fatto
che l\’esposizione fosse molto modesta rispetto al fatturato della correntista e
nell\’assenza in capo ad essa di protesti, pignoramenti o istanze di
fallimento.
Seguendo,
quindi, i principi già espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (con sentenza
n. 15609/2014), il Tribunale di Treviso ha quindi ribadito che la segnalazione a sofferenza non
può derivare “dal volontario inadempimento” ma solo all\’esito
di una corretta istruttoria in ordine alla “situazione patrimoniale
deficitaria, caratterizzata
da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non
coincidente, con la condizione d\’insolvenza” e “con definitiva
irrecuperabilità del credito“.
Sentenza
http://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_23780_1.pdf
Fonte:Illegittima segnalazione a
sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d\’Italia
(www.StudioCataldi.it)