Nel
mese di luglio Tizio viene confermato amministratore per il 2016, ma sia in
assemblea che nel verbale nessun riferimento viene fatto in merito al compenso.
A seguito di contestazioni da parte di un condomino, che ha fatto rilevare la
nullità della nomina ai sensi dell’articolo 1129 del Codice civile,
l’amministratore convoca un’altra assemblea, che si terrà a breve, inserendo
all’ordine del giorno la discussione sul suo compenso, in base a quanto già
stabilito dal preventivo anno 2016, ma senza prevedere la conferma della
nomina.
Gradirei
sapere se l’eventuale approvazione del compenso servirà a regolarizzare la
nomina, o se questa resta nulla, non essendo stata prevista nell’attuale ordine
del giorno.
G. M.– CATANIA
R I S P O S T A
Il
rinnovato articolo 1129 del Codice civile, al comma 14, prevede che
“l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo,
deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
Pertanto,
nel caso descritto dal quesito, la nomina dell’amministratore che alla
precedente assemblea non ha indicato analiticamente l’importo dovuto a titolo
di compenso per l’attività svolta è da considerare nulla, e nell’assemblea
successiva, all’ordine del giorno, l’amministratore stesso dovrà riproporre la
discussione e la deliberazione della propria nomina, indicando il proprio
compenso.
DAL “IL
SOLE 24 ORE” DEL 7
NOVEMBRE 2016