Ho
acquistato circa 2 anni fa un appartamento e ho provveduto tramite la perizia
giurata di un termotecnico abilitato a staccarmi dal riscaldamento
centralizzato (quindi ho installato un impianto autonomo). Dalla perizia
risulta che devo solo pagare le spese straordinarie per la caldaia.
Nel
condominio ci sono 5 persone (su 30) che non pagano le spese ormai da diversi
anni e anche con la casa all’asta (che non viene venduta). Ora il debito sarà
riversato su tutti gli altri condomini: io non utilizzo il “servizio” di
riscaldamento, posso non pagare la parte che vorrebbero accollarmi?
A. C.– MILANO
R I S P O S T A
La
nuova normativa di cui all’articolo 1118, quarto comma, Codice civile,
introdotta dalla riforma del condominio, che ha recepito la giurisprudenza
precedente, ha stabilito che: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo
dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini.
In
tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese
per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e
messa a norma”. Posto ciò, il condomino dovrà contribuire per i debiti dei
condomini morosi in virtù del principio di solidarietà ex articolo 63, quarto
comma delle disposizioni attuative del Codice civile, con due precisazioni:
solo per la parte che gli spetta, ai sensi della norma suindicata, e a partire
dal momento in cui è divenuto proprietario.
Infatti,
per i debiti precedenti sarà responsabile il suo venditore, precedente
condomino.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
28 NOVEMBRE 2016