A cosa serve la girata dell’assegno e fino a quale importo è possibile apporre la firma? Ecco come funziona.
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Cos’è la girata dell’assegno e come si fa a girarlo? Effettuare la girata è ancora possibile? Ecco come funziona, ma prima vediamo le caratteristiche principali di un assegno.
Cos’è l’assegno?
L’assegno è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante perchè:
- è pagabile “a vista”, può cioè essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l’assegno al momento della presentazione del titolo;
- è un titolo di credito, ossia il beneficiario può trasferirlo ad altre persone. La circolazione dell’assegno deve rispettare certe formalità (tra le quali appunto la “girata”);
- l’assegno deve essere presentato per l’incasso entro un certo numero di giorni dalla data di emissione: otto giorni quando il Comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); quindici giorni se pagabile “fuori piazza” (in altro Comune rispetto a quello di emissione).
Trascorsi gli 8 o i 15 giorni, l’emittente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento e viene meno la possibilità di attivare una serie di misure a protezione del beneficiario previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell’assegno; la più importante è il “protesto”, che consente di agire per via giudiziaria al fine di ottenere la somma dovuta.
Per conoscere i dettagli relativi al protesto, vi consigliamo Protesto: come funziona e le possibilità di uscita.
Cos’è la girata?
La girata è l’atto con il quale il possessore dell’assegno gira ad una terza persona il diritto di ottenere la somma che l’assegno stesso “trasferisce”. In pratica attraverso la “girata” si ha la possibilità di trasferire il credito che possediamo ad un altro soggetto.
Ma non è il solo motivo per il quale si deve girare l’assegno. È difatti obbligatorio controfirmare l’assegno per renderlo esigibile anche quando si intenderà incassarlo presso lo sportello o versarlo sul proprio conto corrente bancario.