venerdì, Maggio 17, 2024
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ANIMALI IN CONDOMINIO: Legittimo il sequestro preventivo se procurano rumori e cattivi odori

In determinate
fattispecie possono essere considerati “cosa pertinente al reato”

Il Tribunale del Riesame
di Trieste, con apposita ordinanza, ha disposto il sequestro preventivo dei
cani di una condomina indagata per i reati di getto pericoloso di cose e
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsti e puniti,
rispettivamente, 
dagli artt. 674 e 659 c.p.

In sostanza,
all\’indagata viene contestata 
l\’immissione di rumori
molesti e di cattivi odori nel 
condominio, originati da tre cani
detenuti nel cortile, da diversi anni lasciato in pessime condizioni igieniche.

Ciò posto, a
seguito della denuncia di alcuni condòmini, acquisite le valutazioni delle
competenti Autorità Sanitarie ed i rilievi fonometrici dell\’ARPA, il Tribunale
ha ritenuto, ferma restando la legittima detenzione dei cani che, tuttavia, gli
stessi potessero essere considerati “cosa pertinente al reato“,
in virtù del fatto che gli animali avrebbero potuto dare occasione all\’indagata
di reiterare le condotte delittuose e, pertanto, ne ha disposto il sequestro
preventivo.

Avvero l\’anzidetto sequestro
preventivo ricorre per cassazione la condomina indagata, ritenendo ingiusta
l\’ordinanza del tribunale triestino, tuttavia, la III Sezione Penale della Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 54531, pubblicata in data 22 dicembre 2016,
respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Per motivare la
decisione la Suprema Corte, dopo ver ricordato i propri precedenti per cui
gli animali sono considerati “cose”, assimilabili –
secondo i principi civilistici – alla res, anche ai fini della legge
processuale
, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono
costituire oggetto di sequestro preventivo (Sez. 2, n. 18749 del 05/02/2013 –
dep. 29/04/2013; Sez. 5, n. 231 del 11/10/2011 – dep. 10/01/2012)
“,
afferma come “la previsione dell\’art. 544 sexies cod. pen. costituisce
una conferma normativa recente che gli animali possono essere soggetti a
confisca (nel caso contemplato dalla norma, obbligatoria) e, quindi, a
sequestro preventivo
“.

Ed a nulla vale
la circostanza, pure dedotta dalla condomina ricorrente, per cui i cani, da
considerarsi esseri “senzienti“, possano soffrire per
l\’allontanamento dal luogo dove vengono custoditi dalla loro padrona, attesa la
prevalenza delle esigenze umane di tutela dell\’occupazione e del riposo sancite
dalle norme penali di cui agli artt. 674 e 659 Cp.

Peraltro, l\’art.
659 Cp “impone ai padroni degli animali di “impedirne lo
strepito”, cosicché non può essere invocato un “istinto
insopprimibile” del
caneper sostenere
l\’insussistenza del reato. Questa Corte ha già affermato, in una fattispecie
identica (proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva
impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle
persone dimoranti in abitazioni contigue), che per l\’integrazione del reato
previsto dall\’art. 659 cod. pen. è sufficiente l\’idoneità della condotta ad
arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo
l\’effettivo disturbo alle stesse (Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012 – dep.
28/02/2012)
“.

Anche per quanto
concerne l\’art. 674 c.p., è stato ripetutamente affermato – in fattispecie
analoga: imputato che, non provvedeva all\’adeguata pulizia dei recinti in cui
custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le
deiezioni degli animali, provocando esalazioni maleodoranti in grado di
arrecare molestie ai condòmini confinanti; – che l\’anzidetta contravvenzione
sia configurabile anche nel caso di emissioni moleste
“olfattive” che superino il limite della normale tollerabilità ex
art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 45230 del 03/07/2014 – dep. 03/11/2014); non si
richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento,
essendo sufficiente che essa sia idonea a molestare le persone (Sez. 3, n.
971del 11/12/2014 – dep. 13/01/2015); inoltre il giudizio sull\’esistenza e
sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle
dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali
dichiarazioni non si risolvano nell\’espressione di valutazioni meramente
soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a
quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. 3, n. 12019 del
10/02/2015 – dep. 23/03/2015)
“.

Ciò posto, conclude la Corte di
Cassazione “il sequestro preventivo dei cani è legittimo: si tratta di
cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell\’indagata
può protrarre la loro consumazione
“.

Sentenza Cassazione: http://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_24509_1.pdf

Fonte:Animali in condominio: legittimo il sequestro preventivo
se procurano rumori e cattivi odori

(www.StudioCataldi.it)

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