venerdì, Maggio 17, 2024
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EREDITA’: Chi fa la pratica di successione?

Chi fa la pratica di successione?

Dichiarazione di successione: chi è tenuto a farla, adempimenti, calcolo e pagamento delle tasse.

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La dichiarazione di successione è l’atto con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e con cui si determinano le imposte dovute per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.

La dichiarazione è una sola per tutto il patrimonio e non deve essere effettuata da un erede in particolare, in quanto sono obbligati in solido a presentarla tutti gli eredi, per legge e per testamento (anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari (cioè i beneficiari di un legato, o lascito); se l’erede o il legatario è incapace, la dichiarazione deve essere presentata dal suo rappresentante legale (ad esempio i genitori, per i figli minorenni).

Sono inoltre obbligati il curatore dell’eredità giacente, gli amministratori dell’eredità, gli esecutori testamentarie, in caso di assenza, le persone che sono state immesse nel possesso temporaneo dei beni.

Gli interessati possono incaricare della predisposizione della dichiarazione un professionista, ad esempio il notaio incaricato di tutte le formalità relative alla successione.

Dichiarazione di successione: entro quando va fatta?

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno (escluse situazioni particolari) dal decesso del dante causa: si è esonerati dall’adempimento solo se il patrimonio complessivo non supera i 100.000 euro e se non sono presenti beni immobili.

Se la dichiarazione non viene presentata o sono state omesse le eventuali dichiarazioni sostitutive e integrative, si applica una sanzione che va dal 120 al 240% delle imposte liquidate o riliquidate d’ufficio. Se non sono dovute imposte si applica una sanzione da 258 a 1.032 euro.

In questi casi, l’Agenzia delle Entrate competente provvede ad accertare l’attivo ereditario e a liquidare le imposte sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, senza dedurre passività o altri oneri, con la maggiorazione degli interessi del 2,5% per ogni semestre compiuto dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione doveva essere presentata.

Naturalmente, dato che, come abbiamo detto prima, la dichiarazione è unica e gli eredi, i legatari e gli eventuali altri interessati sono tutti obbligati in solido a presentarla, non è necessario che ogni erede presenti una dichiarazione.

Dichiarazione di successione: come si fa

La dichiarazione di successione deve essere redatta su apposito modello (Modello 4, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) e consegnata presso uno sportello della propria Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate, o spedita tramite raccomandata. Se il defunto era residente all’estero, deve essere presentata all’ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima è sconosciuta, va presentata alla Direzione Provinciale II di Roma – ufficio territoriale Roma 6 – Eur Torrino.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

  • le certificazioni sostitutive dello stato di famiglia e del certificato di morte;
  • l’eventuale testamento ed accordo per l’integrazione;
  • le certificazioni dei pubblici registri;
  • la documentazione comprovante l’esistenza di creditidebiti spese;
  • l’inventario dell’eredità e di eventuali aziende in successione;
  • il prospetto di autoliquidazione delle imposte ipocatastali, di bollo e delle tasse ipotecarie e le quietanze di versamento, relative agli immobili in successione(con eventuale modello di richiesta agevolazione “prima casa”).

Questi ultimi tributi devono essere pagati in anticipo o contestualmente, perché, se non sono saldati, la dichiarazione di successione non può essere presentata.

Dichiarazione di successione: imposta ipotecaria e catastale

L’imposta ipotecaria è pari al2%del valore degli immobili in eredità, e l’imposta catastale è pari all’1%, con un versamento minimo di 200 euro, nel caso in cui ciascuna imposta determinata sulla base delle presenti percentuali risulti inferiore.

Le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate prima che la dichiarazione di successione sia presentata, utilizzando il modello F23, con i codici tributo 649T per l’imposta ipotecaria, e 737T per l’imposta catastale.

Se almeno un beneficiario ha diritto alle agevolazioni “prima casa”, ciascuna di queste imposte è dovuta nella misura fissad i 200 euro, indipendentemente dal valore dell’immobile .

A proposito del valore degli immobili, questo si determina moltiplicando la rendita catastale rivalutata del5%per uno dei seguenti coefficienti:

  • 110, per la prima casa;
  • 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi A/10 e C/1);
  • 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
  • 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
  • 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Il valore dei terreni non edificabili si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.

Dichiarazione di successione: imposta di successione

La base imponibile dell’imposta di successione è il valore complessivo dell’eredità e si determina applicando le seguenti aliquote:

  • 4%: per coniuge e parenti in linea retta (genitori e figli), con una franchigia di 1.000.000 euro(vuol dire che il tributo si paga sul valore che eccede tale franchigia);
  • 6%, per fratelli e sorelle, con una franchigia di 100.000 euro;
  • 6%, senza franchigia, per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8%, senza franchigia per gli altri soggetti.

La franchigia è innalzata a un milione e mezzo di euro per i portatori di handicap grave, beneficiari di Legge 104.

L’imposta deve essere liquidata dall’Agenzia delle Entrate entro3 annidalla presentazione della dichiarazione di successione, altrimenti l’ufficio decade da ogni diritto. Nel caso in cui la dichiarazione non sia presentata, il termine è di 5 anni.

Una volta ricevuto l’avviso di liquidazione, il termine per pagare è di 60 giorni.

Fonte: LLpT

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