sabato, Maggio 18, 2024
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L’APPALTO: Guida legale

Appalto

Definizione|La norma|Il corrispettivo|Obbligazione di risultato|Impossibilità della prestazione|Opera difforme dal progetto o con vizi|Esclusione dalla garanzia|Difetti dell\’opera|Rovina di edificio|Variazioni concordate, necessarie o ordinate|Potere di controllo del committente|Perimento o deterioramento della cosa|Subappalto|Recesso del committente|Morte dell\’appaltatore|Giurisprudenza

Definizione

L\’appalto è quel contratto con il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere una determinata opera o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.

Egli è anche tenuto a fornire la materia necessaria per il compimento dell\’opera, a meno che la convenzione o gli usi non stabiliscano diversamente.

La norma

La nozione di appalto, più in particolare, è contenuta nell\’articolo 1665 del codice civile, il quale così recita: “L\’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un\’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

Gli articoli seguenti, invece, ne stabiliscono in maniera dettagliata la disciplina.

Il corrispettivo

Il corrispettivo che spetta all\’appaltatore è determinato generalmente dalle parti, che ne individuano la misura o che stabiliscono con quale modo individuarla.

Se, tuttavia, non vi provvedono, esso va calcolato o facendo riferimento alle tariffe esistenti o agli usi o, in mancanza, con provvedimento del giudice.

Obbligazione di risultato

L\’obbligazione assunta dall\’appaltatore nei confronti del committente non è una semplice obbligazione di mezzi ma un\’obbligazione di risultato.

L\’appaltatore, infatti, non è tenuto solo a svolgere una determinata attività, ma anche a realizzare l\’opera o eseguire il servizio, ovverosia a procurare il risultato pattuito con il committente.

Impossibilità della prestazione

Può tuttavia accadere che la prestazione sia divenuta impossibile per cause non imputabili all\’appaltatore. In tal caso, e se l\’impossibilità non è ascrivibile neanche al committente, egli avrà comunque diritto a un compenso per l\’opera che abbia già svolto, seppure solo laddove e nella misura in cui l\’opera stessa sia utile al committente.

Opera difforme dal progetto o con vizi

Nel caso, invece, in cui l\’opera realizzata sia difforme rispetto al progetto concordato con il committente o presenti dei vizi, l\’appaltatore risulta inadempiente.

In forza di quanto disposto dall\’articolo 1667 del codice civile, infatti, l\’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell\’opera.

Affinché il committente possa beneficiare di tale garanzie, tuttavia, questi devono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. Tale termine è posto a pena di decadenza ma non opera in due casi: se l\’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi e se li ha occultati. Se simili ipotesi si verificano, la denuncia non è necessaria.

L\’azione nei confronti dell\’appaltatore, invece, si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui l\’opera è stata consegnata.

In ogni caso, il codice civile prevede che il committente che sia stato convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia denunciato le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta e prima che sia decorso il termine biennale dalla consegna.

Esclusione dalla garanzia

La garanzia per difformità e vizi dell\’opera in taluni casi non è dovuta.

Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui il committente abbia accettato l\’opera e le difformità o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili (purché in questo caso l\’appaltatore non li abbia taciuti in malafede).

Difetti dell\’opera

Il codice civile, dinanzi alle difformità o ai vizi dell\’opera realizzata dall\’appaltatore , dà al committente una duplice possibilità:

– chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell\’appaltatore

oppure

– chiedere che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell\’appaltatore.

Può anche accadere, però, che le difformità o i vizi dell\’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. Se ricorre tale ipotesi, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Rovina di edificio

Nel caso in cui l\’appalto abbia come oggetto edifici o altri immobili destinati a lunga durata, la responsabilità dell\’appaltatore si estende.

Egli, infatti, è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa nel caso in cui, nel corso di dieci anni dal suo compimento, l\’opera rovini in tutto o in parte per vizio del suolo o per difetto della costruzione, o, per le medesime ragioni, presenta un evidente pericolo di rovina o gravi difetti.

La responsabilità dell\’appaltatore, tuttavia, opera solo laddove la denuncia intervenga entro un anno dalla scoperta, mentre il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

Variazioni concordate, necessarie o ordinate

In alcuni casi, l\’appaltatore è legittimato ad apportare delle variazioni alle modalità convenute dell\’opera.

Ciò, innanzitutto, laddove il committente le abbia autorizzate per iscritto (con la precisazione che, se il prezzo dell\’opera è stato determinato globalmente, egli non ha diritto a un compenso ulteriore, salvo diversa pattuizione).

Inoltre, in caso di mancato accordo tra le parti, è possibile interpellare il giudice affinché determini le variazioni da introdurre (e le correlative variazioni di prezzo) nel caso in cui esse si rendano necessarie per l\’esecuzione dell\’opera a regola d\’arte. Vengono lasciate salve, tuttavia, la possibilità dell\’appaltatore di recedere dal contratto ottenendo un\’equa indennità nel caso in cui l\’importo delle variazioni superi il sesto del prezzo complessivo convenuto e la possibilità del committente di recedere dal contratto corrispondendo un equo indennizzo nel caso in cui le variazioni siano di notevole entità.

Infine, delle variazioni al progetto possono essere apportate anche unilateralmente dal committente.

Tale facoltà conosce, però, due limiti ben precisi: il loro ammontare non deve superare il sesto del prezzo complessivo convenuto e in ogni caso esse non devono importare notevoli modificazioni della natura dell\’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto. All\’appaltatore, poi, è riconosciuto il diritto al compenso per i lavori maggiori che ha eseguito (in questo caso anche se il prezzo dell\’opera è stato determinato globalmente).

Potere di controllo del committente

Nel corso dell\’esecuzione del contratto di appalto, al committente sono riconosciuti ampi poteri di controllo e verifica.

Egli, innanzitutto, può controllare i lavori durante il loro svolgimento, verificarne lo stato a proprie spese e, se accerta che l\’esecuzione non è coerente con quanto stabilito in contratto o non è a regola d\’arte, può fissare un termine entro il quale l\’appaltatore deve porre rimedio a tale anomalia, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto con diritto del committente al risarcimento del danno.

Il committente, poi, ha il diritto di verificare l\’opera compiuta prima di riceverlae non appena l\’appaltatore lo metta in condizione di provvedervi.

Se non vi provvede, tralasciando di farlo senza giusti motivi nonostante l\’invito dell\’appaltatore o ricevendo l\’opera senza riserva, o se non comunica il risultato della verifica entro un breve termine, l\’opera si considera accettata.L\’accettazione è il momento in cui scatta il diritto dell\’appaltatore al pagamento del corrispettivo, salvo diversa pattuizione o uso contrario.

Infine, nel caso in cui l\’opera vada eseguita per partite, anche la verifica può avvenire per singole partite, se uno dei contraenti ne faccia richiesta e con possibilità per l\’appaltatore di domandare il pagamento in proporzione dell\’opera eseguita.

A tal proposito il codice civile precisa che solo il pagamento (e non il versamento di singoli acconti) produce l\’effetto di far presumere l\’accettazione della parte di opera che è stata pagata.

Perimento o deterioramento della cosa

Può anche accadere che l\’opera oggetto dell\’appalto perisca o si deteriori prima che il committente la accetti o sia in mora a verificarla, per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

In tal caso è l\’appaltatore, se ha fornito la materia, ad addossarsi il rischio del perimento o del deterioramento. Se invece è stato il committente ad aver fornito la materia, in tutto o in parte, il perimento o il deterioramento sono a suo carico ma solo con riferimento alla materia da lui fornita.

Subappalto

Se il contratto d\’appalto, per regola generale, deve nascere e svilupparsi solo tra committente e appaltatore, è tuttavia anche possibile dare in subappalto l\’esecuzione dell\’opera o del servizio: a tal fine è però necessaria l\’autorizzazione del committente e non è possibile per l\’appaltatore autodeterminarsi in tal senso.

In tema di subappalto va chiarito che l\’appaltatore ha la possibilità, in caso di responsabilità, di agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, purché comunichi loro, a pena di decadenza, la denuncia entro sessanta giorni da quello in cui la ha ricevuta. Il subappaltatore, però, non ha alcuna responsabilità se ha agito come mero esecutore delle direttive dell\’appaltatore.

Recesso del committente

Nel caso in cui il committente decida di recedere dal contratto, egli può farlo liberamente e non trova alcun ostacolo neanche nell\’inizio dell\’esecuzione dell\’opera o della prestazione del servizio. Tuttavia, deve tenere indenne l\’appaltatore sia delle spese sostenute, che dei lavori eseguiti, che anche del mancato guadagno.

Morte dell\’appaltatore

Resta da analizzare un\’ipotesi particolare, contemplata espressamente anche dal codice civile: quella in cui l\’appaltatore muoia.

In tal caso, la regola vuole che il contratto rimanga in essere e non sciolga.

Tuttavia, fa eccezione il caso in cui ad averlo determinato sia stata la considerazione della persona del defunto.

Se però gli eredi dell\’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell\’opera o del servizio, il committente può sempre recedere dal contratto ed è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsarli delle spese sostenute per l\’esecuzione del rimanente (nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili).

Egli può poi domandare la consegna dei materiali che sono stati preparati e dei piani in via di esecuzione, corrispondendo agli eredi un\’adeguata indennità e nel rispetto delle norma a tutela delle opere dell\’ingegno.

Giurisprudenza

Ecco alcune massime interessanti in materia di appalto.

Nel caso in cui, un soggetto cede ad un altro un terreno con l\’impegno di quest\’ultimo di trasferire in proprietà ai cedenti talune costruzioni da realizzare, l\’intento delle parti potrebbe essere soddisfatto: a) combinando una vendita con un appalto, oppure facendo seguire ad una vendita la conclusioni di un preliminare di vendita avente ad oggetto le unità immobiliari realizzande o b) un negozio atipico do ut facias che, sulla falsariga dell\’appalto, sostituisce alla controprestazione tipica del pagamento del corrispettivo, a fronte del compimento dell\’opera, il trasferimento di un diritto su un bene (Cass. Civ., 5494/01), c) o una permuta di cosa futura. Tuttavia: si avrà appalto (e/o un negozio atipico do ut facias) se la prestazione dell\’appaltatore consistente in un facere (si tratta di un\’obbligazione primaria cui farebbe fronte o l\’ulteriore prestazione consistente nel pagamento del corrispettivo da parte dell\’appaltante o (atipicamente) l\’attribuzione traslativa del trasferimento del bene) assume, nell\’assetto degli interessi, un rilievo primario (Cass. n. 11234/2016).

Se il committente, dopo aver rilevato che nell\’opera sussistono vizi, non pretende che l\’esecutore del lavoro li elimini direttamente ma chiede il risarcimento del danno per inesatto adempimento, il credito dell\’appaltatore per il corrispettivo resta invariato (Cass. n. 6009/2012).

La garanzia dell\’appaltatore per difformità e vizi dell\’opera non è una garanzia in senso tecnico. Essa, piuttosto, è una modalità con la quale si esplica la comune responsabilità per inadempimento, attuabile con la riduzione proporzionale del prezzo o con l\’eliminazione delle carenze a spese dell\’appaltatore (Cass. n. 10016/1983).

Approfondimenti

Cenni sull\’appalto pubblico

Elementi distintivi rispetto ad altri istituti

Crediti dei dipendenti

Le obbligazioni dell\’appaltatore

La garanzia per vizi e difformità

Garanzia per immobili di lunga durata

Le obbligazioni del committente

Variazioni al progetto originario

Verifiche e collaudo finale

Cause di estinzione del rapporto contrattuale

Gli articoli del codice civile che disciplinano il contratto di appalto

Raccolta di articoli in tema di appalto

I difetti di costruzione

Fonte:Appalto
(www.StudioCataldi.it)

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