giovedì, Maggio 2, 2024
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CONTO CORRENTE COINTESTATO & SEPARAZIONE:Come tutelarsi dai prelievi


Conto comune e separazione, come tutelarsi dai prelievi

 

Che succede se marito e moglie sono in comunione dei beni e uno dei due, prima della separazione, preleva dei soldi dal conto corrente comune senza dirlo all’altro?

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Se uno dei due coniugi preleva dal conto corrente comune una somma superiore alla sua parte (ossia alla metà) è tenuto a restituire all’altro la sua parte, di modo da rispettare le relative quote. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma in una recente sentenza [1]. Ma procediamo con ordine.

Immaginiamo una coppia sposata che abbia optato per la comunione dei beni; marito e moglie decidono di aprire un conto corrente cointestato ove depositare i risparmi di entrambi, di modo da attingervi per tutte quelle spese necessarie a mandare avanti la famiglia. Senonché sopraggiunge una crisi di coppia e la moglie, subodorando il rischio che il marito possa lasciarla senza i soldi del mantenimento, inizia a effettuare tanti piccoli prelievi dal conto comune e a trasferire poi le somme sul proprio conto. Il marito lo scopre e le chiede di ripristinare immediatamente almeno la metà del conto, che gli spetta di diritto in quanto cointestatario. Lei, invece, ribatte sostenendo che, in quanto comune, era libera di disporre del conto per come voleva, tanto è vero che la banca glielo ha lasciato fare.

Chi dei due ha ragione?

La soluzione è semplice. Il conto corrente cointestato si presume essere per metà di proprietà di ciascuno dei due coniugi. Per cui, se uno dei due preleva più della sua parte, dovrà – a richiesta dell’altro – reintegrare la comunione per come era prima dell’atto oppure restituire al coniuge la sua parte di proprietà (il 50% della somma).

Questo però vale solo nei rapporti interni tra marito e moglie e non nei confronti della banca, che invece è tenuta a consentire il prelievo anche dell’intera provvista da parte del solo marito o della moglie qualora intenda farlo (del resto, se questi fosse stato autorizzato dall’altro coniuge, la banca non potrebbe investigare su tale circostanza chiedendogli una copia scritta del consenso). L’impiegato allo sportello, dunque, non può chiedere spiegazioni sulle ragioni del prelievo e del fatto se vi sia o meno l’autorizzazione del cointestatario del conto. Né quest’ultimo potrebbe poi fare causa all’istituto di credito che ha consentito il prelievo stesso.

C’è un’ultima circostanza da considerare con attenzione. Queste regole valgono solo quando, come nell’esempio precedente, il conto corrente sia stato costituito con i risparmi di entrambi i coniugi. Diversa però è la soluzione se il conto è il frutto dei versamenti di uno solo dei coniugi (ad esempio, quando è costituito grazie allo stipendio del marito), mentre la contitolarità è stata una scelta della coppia dettata per rendere più agevole, anche all’altro coniuge, i prelievi e far fronte al ménage familiare. In tal caso, la presunzione di comproprietà del conto corrente può essere superata, dando dimostrazione appunto che la provvista è stata costituita solo coi soldi di uno dei due contitolari. In tal caso, quindi, quest’ultimo ha diritto a farsi restituire tutte le somme – e non solo la metà – prelevate dall’altro senza consenso reciproco.

Sintetizzando:

  • il conto corrente cointestato al marito e alla moglie si presume sempre al 50% di ciascuno dei due coniugi, salvo che uno dei due dimostri il contrario, ossia che i risparmi sono il frutto dei propri versamenti e non dell’altro;
  • chi preleva più della sua parte dal conto corrente è tenuto, a richiesta dell’altro, a ripristinare la comunione o a indennizzare l’altro restituendogli la sua quota(il 50% della giacenza sul conto prima dei prelievi);
  • il coniuge che riesce a dimostrare che il conto è frutto dei suoi soli risparmi(cosa che può fare agevolmente con gli estratti conto) può invece pretendere la restituzione integrale della somma;
  • la bancanon può entrare nel merito della titolarità del conto corrente ed è pertanto obbligata a consentire il prelievo a ciascuno dei due coniugi anche dell’intera somma, senza investigare su eventuali autorizzazioni dell’altro.

note

[1]Trib. Roma, sent. n. 21004/2016.

Fonte: LLpT

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