mercoledì, Maggio 1, 2024
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REVERSIBILITA’:Quando non si applicano i limiti di cumulo?

Reversibilità, quando non si applicano i limiti di cumulo?

 

Pensione ai superstiti: quando non si devono applicare le trattenute sulla pensione per incumulabilità coi redditi?

Prendo una pensione di reversibilità, mio marito era militare in pensione ausiliaria: l’Inps mi riduce da anni la pensione del 40% per incumulabilità coi redditi, può farlo?

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Normalmente, chi percepisce la pensione di reversibilità è soggetto a dei limiti di cumulabilità del trattamento col reddito, secondo quanto disposto alla legge Dini [1].

In particolare, la pensione ai superstiti (che può essere indiretta, nel caso in cui il dante causa sia un lavoratore, o di reversibilità, nel caso in cui invece sia già pensionato al momento del decesso) è uno dei trattamenti ai quali ancora si applicano i limiti di cumulo tra reddito e pensione: in pratica, nel caso in cui i redditi del pensionato (che svolga attività di lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, o che comunque possieda altri introiti oltre alla pensione) superino determinate soglie, il trattamento di reversibilità viene ridotto.

Limiti di cumulo: quali sono

Secondo la Legge Dini, nel dettaglio, è possibile cumulare la pensione ai superstiti con gli altri redditi del beneficiario, sino alle seguenti soglie:

  • se il reddito del pensionato è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%: in parole semplici, la reversibilità è ridotta del 25%se il reddito dell’interessato supera i 19.573,71 euro (pari a 3 volte il trattamento minimo del 2016 moltiplicato per 13 mensilità);
  • se il reddito del pensionato è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 60%: in pratica, la reversibilità è ridotta del 40%se il reddito dell’interessato supera i 26.098,28 euro, per l’anno 2016;
  • se il reddito del pensionato è superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 50%: in pratica, la reversibilità è dimezzata se il reddito dell’interessato supera i 32.622,85 euro, per l’anno 2016.

Il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta non può comunque essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

Gli importi non dovrebbero aumentare nel 2017, per effetto del decreto del Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) del 23 novembre 2016; potrebbero, però, subire delle diminuzioni.

Nel caso della lettrice, che ha subito una riduzione del trattamento di reversibilità pari al 40%, bisogna valutare l’effettivo possesso di redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo: per controllare la legittimità delle trattenute bisogna confrontare la soglia limite di cumulo, con riferimento al trattamento minimo vigente ogni anno, con i redditi posseduti nell’anno di riferimento (dai quali ovviamente va esclusa la pensione di reversibilità oggetto della riduzione).

Limiti di cumulo: quali redditi

La legge Dini non specifica quali siano i redditi del beneficiario da valutare ai fini della cumulabilità con la pensione ai superstiti. A tal fine è intervenuta l’Inps, con una successiva circolare[2], che ha chiarito che devono essere considerati tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Devono invece essereesclusi:

  • il Tfr, i trattamenti assimilati e le relative anticipazioni;
  • il reddito dell’abitazione principale;
  • gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.

Sono stati successivamente esclusi anche pensione assegno sociale, rendite Inail, assegni di accompagnamento, pensioni privilegiate, pensioni e assegni per invalidi, ciechi e sordomuti.

Limiti di cumulo reversibilità: quando non si applicano

Oltre al rigoroso controllo del superamento, o meno, dei limiti di cumulo in base ai redditi, quindi della correttezza delle trattenute, però, bisogna anche valutare l’applicabilità della legge Dini al caso di specie, in quanto sono previste alcune eccezioni.

La più importante prevede l’inapplicabilità dei limiti di cumulo se nel nucleo del beneficiario vi sono figliminori, studenti (sino a 26 anni, se studenti universitari) o inabili.

Un’altra eccezione è prevista se la pensione di reversibilità ha, quale “base”, una pensione liquidata nel comparto difesa: deve trattarsi, però, di una pensione privilegiata tabellare.

A tal proposito, si è espressa la Corte Conti del Veneto [3], precisando che le pensioni tabellari di reversibilità, originanti da omologhi trattamenti diretti liquidati sia prima che dopo il 31 dicembre 1994, non essendo comprese nella gestione separata Stato, non sono riconducibili ad alcuna forma di previdenza esclusiva o sostitutiva del regime dell’Assicurazione generale obbligatoria e sono, pertanto, da considerare escluse dai limiti di cumulo della Legge Dini.

Nel caso della lettrice, però, la pensione di reversibilità non è originata da una pensione tabellare, ma da una pensione ausiliaria: la differenza è sostanziale, in quanto la pensione tabellare ha natura risarcitoria, mentre la pensione ausiliaria no; quest’ultima, dunque, non è esclusa dai limiti di cumulo della Legge Dini, in quanto liquidata dalla Cassa Stato.

Decurtazione illegittima della reversibilità: che cosa fare?

Se i limiti di cumulo tra reddito pensione non sono superati, o se sono superati ma nel proprio caso non devono essere applicati, le decurtazioni della reversibilità da parte dell’Inps sono illegittime.

Contro il provvedimento Inps che dispone la decurtazione della pensione si deve proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi 90 giorni, si potrà proporre un’azione giudiziaria, da notificare direttamente alla sede emittente.

Il ricorso contro la decurtazione della pensione può essere inoltrato con le seguenti modalità:

  • tramite la sezione ricorsi online del sito dell’Inps (direttamente, qualora si disponga del codice pin o dell’identità digitale spid, o conferendo delega ad un intermediario autorizzato, come un consulente del lavoro o un commercialista);
  • tramite patronato.

note

[1]Art.1, Co. 41, L. 335/1995.

[2]Inps circ. n. 234/1995.

[3]C. Conti Veneto, sent. n. 397 del 07.05.2009.

Fonte: LLpT

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