martedì, Maggio 21, 2024
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CREDITO: Come recuperare un credito da una società fallita

Come recuperare un credito da una società fallita

 

Chi è creditore di un’azienda fallita, per sperare di essere pagato deve presentare una richiesta al tribunale, chiamata «domanda d’insinuazione al passivo».

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Chi avanza un credito da una società che, prima del pagamento, viene dichiarata fallita dal tribunale non può farle causa, né può farla alla curatela fallimentare (nella persona del Curatore nominato dal giudice delegato): egli deve prima presentare, in tribunale, la cosiddetta «istanza di ammissione al passivo» e solo nel caso di rigetto di tale domanda potrà avviare il giudizio per l’accertamento del proprio credito. Lo ha chiarito il tribunale di Lamezia Terme con una recente sentenza[1].

Immaginiamo che una persona sia proprietaria di un locale a uso magazzino e che lo dia in affitto a una società per svolgervi la propria attività commerciale. La conduttrice resta morosa per alcuni mesi; il proprietario dell’immobile sollecita il pagamento, ma inutilmente, finché scopre che la società, nel frattempo, è fallita. Per recuperare i soldi, prima che tutti gli altri creditori non “lascino nulla” nelle casse della società, si affretta a fare causa, citando però il curatore fallimentare, in quanto nuovo soggetto – nominato dal tribunale – rappresentante della società. Come giustamente ricorda la sentenza in commento, si tratta di una mossa sbagliata. Il creditore che vuol recuperare il proprio credito da una società fallita deve prima presentare una «istanza di ammissione al fallimento» [2]nelle forme previste dalla legge fallimentare [3](l’istanza va comunicata al Curatore). Il tribunale fissa un’udienza per la cosiddetta «verifica dello stato passivo» e decide se ammettere o meno i creditori alla ripartizione del ricavato dalla vendita del patrimonio residuo dell’azienda fallita. Solo se il giudice delegato al fallimento rigetta la domanda di insinuazione presentata dal creditore, quest’ultimo può fare ricorso e impugnare il diniego, così intraprendendo una causa.

In sintesi,per recuperare un credito da una società fallita la legge vieta di iniziare una causa contro la curatela fallimentare, non prima almeno di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo.

note

[1]Trib. Lamezia Terme sent. n. 188 del 06.02.2017.

[2]Artt. 52 e 95 l.f.

[3]Art. 43 l.f.

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

SEZIONE UNICA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 625 del Ruolo Generale Affari Contenziosi

dell’anno 2012, nascente dal procedimento di intimazione di sfratto per morosità n. 392/2012 RGAC, vertente

TRA

DE FAZIO FILICE (c.f. DFZFLC57A15H742K), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via XX settembre n. 110, presso lo studio dell’avv. Caio Fiore Melacrinis, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura posta in calce

dell’atto introduttivo

– RICORRENTE –

E

CENTERGROSS DI AMATRUDA MICHELE & c. S.A.S in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianpiero Mazzocca;

– RESISTENTE –

NONCHE’

ALBI IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via Sele n. 33 presso lo studio dell’avv. Paolo Mascaro che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in

calce alla copia notificata del ricorso in riassunzione;

NONCHE’

-RESISTENTE-

CURATELA FALLIMENTO CENTERGROSS in persona del curatore legale rappresentante p.t., domiciliata in Lamezia Terme alla Via Federico Nicotera n.18, presso lo studio dell’avv. Salvatore Colavolpe che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell’atto costitutivo;

OGGETTO: sfratto per morosità.

CONCLUSIONI

All’udienza del 15 novembre 2016 le parti precisavano le proprie conclusioni, ivi da intendersi integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento nasce dall’intimazione di sfratto per morosità promossa da De Fazio Felice nei confronti di Centergross di Amatruda Michele & C. s.a.s. ed Almi Immobiliare s.r.l. Il sig. De Fazio, asserendo di essere proprietario dell’immobile identificato in Catasto al fg. di mappa n. 20 p.lla 102 sub 82, lo concedeva in locazione ad Amatruda Michele & C. s.a.s., in forza di contratto del

01.05.2009 registrato il 09.05.2009, con scadenza nell’anno 2015, fissando come corrispettivo un canone pari ad € 3.200,00 mensili.

A fondamento della domanda il sig. De Fazio ha allegato il mancato pagamento, del canone di locazione relativo al periodo dicembre 2011, nonché gennaio e febbraio 2012 fino alla data di proposizione della domanda, nonché, ad oggi.

Si costituiva la Centergross di Amatruda Michele & C. s.a.s., sostenendo di aver tempestivamente lasciato l’immobile de quo.

La Almi Immobiliare, anch’essa costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver stipulato alcun contratto di locazione con la parte intimante

Con ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, il Giudice, dr.ssa Giusi Ianni, disponeva il mutamento del rito, affinché il giudizio procedesse sulla risoluzione contrattuale.

Nelle del presente giudizio interveniva il fallimento della Centergross di Amatruda Michele & C. s.a.s., che determinava l’interruzione e conseguente riassunzione del giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 2 dicembre 2013, la Curatela del

Fallimento Centergross sas rilevava la improcedibilità nei suoi confronti della azione intentata da De Fazio Felice, in quanto l’attore ha convenuto in giudizio

direttamente il curatore, nella sua qualità, al solo scopo di ottenere l’accertamento di un credito, con conseguente richiesta di condanna in via ordinaria. Mentre, a norma degli artt. 52, 92 e ss. L.F., qualsiasi domanda volta ad affermare una pretesa risarcitoria o a far valere un credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito deve essere esercitata attraverso la domanda di ammissione allo stato passivo in regime di concorso con gli altri creditori.

La risoluzione di tale questione di rito appare preliminare e pregiudiziale rispetto ad altri profili problematici che la presente controversia coinvolge.

L’eccezione di improcedibilità è fondata per le ragioni di cui innanzi; inoltre, la declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito).

Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo: qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all’originaria parte ai sensi dell’art. 43 legge fall., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (giurisprudenza fermissima; da ultimo: Cass. 22 dicembre 2005, n. 28481; Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; Cass. 26 giugno 2012, n. 10640). Principio ribadito anche in Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 giugno – 30 agosto 2013, n.

19975, secondo cui “Qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo: quindi se dopo la dichiarazione di fallimento l’attore coltiva la propria azione verso il curatore subentrato, la domanda sarà dichiarata improcedibile”.

L’anzidetto orientamento appare conforme anche a precedenti di questa Curia, difatti con sentenza n. 2128 del 16 ottobre 2014, il Tribunale ha ritenuto la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità in quanto, “nel sistema delineato dagli art. 52 e 95

L.F. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione

al passivo”.

L’intervenuto fallimento in pendenza del giudizio correttamente instaurato dal sig.

De Fazio, impone la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Fazio Felice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

Dichiara improcedibile la domanda spiegata nel presente giudizio per intervenuto fallimento della Centergross di Amatruda Michele & C. s.a.s., locatore dell’immobile;

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lamezia Terme, 31 gennaio 2017.

IL GIUDICE

dott. Marino Reda

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