La tessera sanitaria non è equipollente alla carta di identità perché manca la foto del titolare.
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La legge [1]elenca i seguenti documenti che, ai fini dell’identificazione del titolare, sono equipollenti alla carta d’identità:
- la carta d’identità elettronica (Cie),
- il passaporto,
- la patente di guida,
- la patente nautica,
- il libretto di pensione,
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
- il porto d’armi,
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Non vi rientrano, dunque, i tesserini degli ordini professionali (come, ad esempio, il tesserino di giornalista, di avvocato, di medico, di dottore commercialista, ecc.) in quanto gli ordini non sono considerati alla stregua di pubbliche amministrazioni.
I documenti appena elencati non possono essere rifiutati dagli uffici pubblici o dai soggetti privati i quali, pertanto, non possono obbligare il cittadino ad esibire necessariamente, per esempio, la carta di identità in luogo della patente di guida.
Come si può notare, la tessera sanitaria non può essere considerata come documento di identità sia perché non rientra negli atti elencati dalla legge sia perché,non essendo munita di fotografia non può neppure rientrare tra le tessere di riconoscimento equipollenti alla carta di identità.
La nuova tessera sanitaria, qualora integri anche la Carta Nazionale dei Servizi (Ts-Cns), può però essere utilizzata come strumento di riconoscimento digitale valido per l’accesso ai servizi sanitari online della Pubblica Amministrazione.
Fonte: LLpT
note
[1]Art. 35, D.P.R. n. 445/2000.