venerdì, Maggio 17, 2024
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L’APPALTO: Diritti e doveri!

L’appalto

 

Il contratto di appalto, obblighi dell’appaltatore e del committente. Come si qualifica la responsabilità dell’appaltatore? In quali casi l’appaltatore e il committente hanno diritto alla revisione del prezzo?

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Alcuni contratti di impresa hanno ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi. Tali contratti non sono finalizzati allo scambio di beni e, pertanto, non trovano attuazione mediante una prestazione di dare, bensì mediante una prestazione di fare.

Il prototipo della categoria dei contratti per l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi è rappresentato dall’appalto, fattispecie che ricorre in quei settori di attività in cui l’imprenditore agisce su commissione del cliente per realizzare lo specifico risultato produttivo da questi perseguito.

L’appalto

L’appalto è il «contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655).

L’organizzazione di mezzi e la gestione a proprio rischio sono, dunque, gli elementi caratteristici dell’appalto e sottolineano il nesso di interdipendenza che sussiste tra appalto e impresa:

— l’appaltatore è, infatti, necessariamente un imprenditore, in quanto organizza i mezzi per la realizzazione di un risultato e per mettere a disposizione di altri il risultato stesso in cambio di un corrispettivo;

— «gestione a proprio rischio», poi, significa che l’appaltatore risponde verso il committente degli eventuali difetti, vizi o difformità dell’opera, e non può imputare gli stessi ai suoi ausiliari.

Natura giuridica dell’appalto

-Contratto bilaterale.

-Contratto commutativo (non aleatorio).

-Solitamente contratto ad esecuzione prolungata.

-Contratto oneroso.

-Contratto a forma libera (la forma scritta è richiesta ad substantiam solo per i contratti di costruzione di navi o aeromobili).

-Contratto ad effetti obbligatori.

-Secondo parte della dottrina, contratto «intuitu personae».

Nell’appalto pubblico, il committente dell’opera o del servizio è un ente pubblico e in questo caso la disciplina prevista dal codice civile per gli appalti privati è integrata e talvolta sostituita dalla disciplina speciale.

Obbligazioni dell’appaltatore

a) L’appaltatore deve compiere direttamente e con la propria organizzazione l’opera o il servizio che ha assunto, senza affidarla in subappalto a terzi (a meno che il committente non sia d’accordo);

b) i rischi che incidono sull’opera, durante il corso dell’esecuzione, ricadono sull’appaltatore;

c) l’opera deve essere compiuta secondo le modalità convenute, «a regola d’arte» e nel termine e al prezzo pattuito;

d) l’appaltatore deve garantire l’opera da eventuali difformità e vizi (art. 1667).

vizi e le difformità devono essere denunziati dal committente all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l’azione in ogni caso si prescrive entro due anni dalla consegna.

Il committente che ha effettuato la denuncia ha tre possibilità, potendo chiedere (art. 1668):

— che le difformità ed i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore;

— una diminuzione del prezzo in proporzione ai vizi accertati;

— la risoluzione del contratto, se i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione.

Se i vizi o le difformità dipendono da colpa dell’appaltatore, il committente ha diritto anche al risarcimento dei danni.

Una responsabilità più grave è prevista a carico dell’appaltatore per gli immobili destinati per la loro natura a lunga durata (art. 1669), attraverso il prolungamento fino a dieci anni del rapporto di responsabilità (tenuto conto che, in questi casi, i vizi dell’opera possono manifestarsi anche dopo un più lungo intervallo). La responsabilità è subordinata alla denunzia entro l’anno dalla scoperta e il diritto del committente si prescrive entro un anno dalla denunzia.

e) il diritto dell’appaltatore al corrispettivo è subordinato all’accettazione dell’opera da parte del committente; l’appaltatore, pertanto — compiuta l’opera — deve invitare quest’ultimo a verificare la stessa, per constatare se essa sia stata eseguita a regola d’arte: tale verifica si chiama collaudo.

Avvenuta l’accettazione, se i vizi e le difformità erano conosciuti o riconoscibili dal committente, la garanzia ad essi relativa viene meno.

Come si qualifica la responsabilità dell’appaltatore?

La responsabilità civile dell’appaltatore è:

— responsabilità contrattuale comune nei confronti del committente: in caso di inadempimento, il committente potrà chiedere la risoluzione del contratto, l’esecuzione forzata degli obblighi di fare, nonché il risarcimento dei danni;

— responsabilità contrattuale speciale verso il committente: l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera;

— responsabilità speciale per gli immobili di lunga durata: per gli edifici e gli altri immobili destinati per loro natura a lunga durata è prevista, per dieci anni dal compimento dell’opera, la garanzia dell’appaltatore in caso di rovina totale o parziale dell’immobile o di gravi difetti imputabili a vizi del suolo o a difetti di costruzione;

— responsabilità per danni arrecati a terzi: l’appaltatore è responsabile per i danni alle persone o alle cose di terzi quando provocati dall’esecuzione dell’appalto.

Obbligazioni del committentesono:

  1. a) il pagamento del prezzo: esso può essere stabilito o globalmente (rispetto all’opera nel suo complesso, e cioè a «forfait») oppure a «misura» (es.: tot euro a metro quadrato);
  1. b) l’esecuzione del collaudo dell’opera, appena ricevuto l’invito di verifica da parte dell’appaltatore: nel caso di ingiustificato ritardo (mora) l’opera si intende accettata.

Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. In tal caso egli deve compensare l’appaltatore per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo

dell’opera era stato determinato a «forfait» (art. 1661).

In quali casi l’appaltatore e il committente hanno diritto alla revisione del prezzo?

In ogni caso, l’appaltatore o il committente possono chiedere la revisione del prezzo qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati, successivamente alla conclusione del contratto, aumenti o diminuzioni del prezzo dei materiali o della mano d’opera tali da determinare una variazione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664).

La revisione, comunque, può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

L’appaltatore, inoltre, ha diritto ad un equo compenso quando nel corso dell’opera si manifestino difficoltà impreviste di esecuzione, derivanti da cause geologiche, idriche e simili tali da rendere notevolmente più onerosa la sua prestazione.

Estinzione dell’appalto

Causa peculiare di estinzione, oltre a quelle tipiche previste per ciascun contratto, è il recesso da parte del committente: questi, infatti, può in qualsiasi momento recedere dal contratto, e tale sua facoltà non è subordinata alla esistenza o alla ragionevolezza di un motivo. Egli, però, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671).

La morte dell’appaltatore non è causa di scioglimento del contratto in corso di esecuzione, salvo che la considerazione della persona dell’appaltatore abbia costituito motivo determinante del contratto e gli eredi non diano affidamento in ordine alla buona esecuzione dell’opera.

Il contratto d’opera (art. 2222)

Il contratto d’opera, che va tenuto distinto da quello di lavoro subordinato, è il contratto in forza del quale «una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».

A differenza dell’appalto, che presuppone l’esistenza di un’impresa con una vasta organizzazione di mezzi, la quale relega in secondo piano la diretta prestazione lavorativa dell’imprenditore, nel contratto d’opera ciò che viene in rilievo è proprio il lavoro prevalentemente personale del soggetto che stipula il contratto e dei suoi familiari.

Fonte: LLpT

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