sabato, Maggio 18, 2024
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SE PERDO LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL MUTUO DELLA BANCA: Che fare?

Se perdo le ricevute di pagamento del mutuo della banca: che fare?

 

La prescrizione delle rate del mutuo si realizza in cinque anni; oltre questo termine la banca non può chiedere il pagamento degli arretrati. Fermo il diritto di chiedere copia della documentazione bancaria degli ultimi 10 anni.

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Per per dimostrare di essere in regola ed, eventualmente, evitare che la banca possa chiedere di pagare nuovamente somme già versate. Tuttavia, quando i mutui sono particolarmente lunghi (si pensi a un mutuo di 10, 15 o 20 anni), ben possono avvenire eventi imprevisti come un furto, un trasferimento o anche il decesso del debitore, con conseguente impossibilità a ritrovare i vecchi documenti e le ricevute di versamento delle singole rate. Che fare in questi casi? La prima cosa che suggerisce la logica è quella di rivolgersi alla stessa banca e ottenere un estratto conto o una dichiarazione che non ci sono arretrati. Ma che fare se, invece, l’istituto di credito non vuole darci queste informazioni o, peggio, ci chiede di nuovo dei pagamenti che abbiamo già fatto, ma di cui abbiamo perso le prove? In verità, a favore del cliente che perde le ricevute di pagamento del mutuo della banca corrono in soccorso due soluzioni.

La prima soluzione a favore di chi perde le ricevute di pagamento delle rate del mutuo è nel testo unico bancario: la norma[1]prevede il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni,copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. Dunque, la banca non può opporsi al rilascio di un estratto da cui si evinca l’avvenuta estinzione delle singole mensilità. Nel caso in cui la banca non voglia rilasciare tale documento, è possibile rivolgersi al giudice affinché ordini il rilascio di tale certificazioni. Ci vorrà sempre un avvocato.

La seconda soluzione è, invece, la prescrizione. La banca non può chiedere di nuovo il pagamento di rate del mutuo più vecchie di cinque anni. Infatti, in base al codice civile[2], con riferimento alle rate di mutuo o finanziamento e – in generale – pagamenti rateali, il termine di prescrizione è di 5 anni. Tale termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi dalla loro singola scadenza. Dunque, non c’è un termine unico per tutto il mutuo ma ogni rata ha una autonoma scadenza (o meglio, prescrizione) di cinque anni a partire dalla rispettiva scadenza. Durante tale termine, la banca può comunque interrompere in qualsiasi momento il termine di prescrizione con una semplice lettera raccomandata di messa in mora. In questi casi il termine inizia a decorrere da capo.

Se la banca non ha chiesto il pagamento delle rate del mutuo degli ultimi cinque anni, il cliente che abbia perso le relative ricevute di pagamento non deve temere alcunché perché tali somme non potranno più essergli richieste. Se mai lo fossero, al cliente basterebbe far rilevare l’intervenuta prescrizione per superare ogni contestazione, anche senzaavere in mano le quietanze di versamento.

Se poi la banca ha anche iscritto ipoteca sulla casa del debitore, si ricorda che l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data, o per il minore numero di anni a cui è stata limitata (per esempio, quindici o dieci anni). Se entro questa data di scadenza, il creditore non rinnova l’iscrizione, l’ipoteca perde di efficacia, anche se il debito sottostante, a garanzia del quale l’ipoteca è stata originariamente iscritta, non sia stato ancora estinto.

Tuttavia, la banca è tenuta a cancellare l’ipoteca se, nel frattempo, il cliente ha saldato interamente il suo debito. Infatti, è vero che l’iscrizione ipotecaria decade automaticamente con il decorso dei 20 anni e, quindi, il creditore non può più utilizzarla per soddisfarsi sui beni del debitore, ma fintanto che l’iscrizione non viene cancellata l’ipoteca continua a sussistere formalmente e ad apparire a chiunque effettui ispezioni ipotecarie. Tuttavia la Cassazione [3]ritiene che la cancellazione resti un atto dovuto per quanto l’ipoteca si sia nel frattempo estinta sostanzialmente.

note

[1]Art. 119 co. 4, TU bancario

[2]Art. 2948 cod. civ.

[3]Cass. sent. n. 1505/1994.

Fonte: LLpT

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