Sono
sposato e allo stato attuale, con mia moglie, siamo in regime di comunione di
beni. Dal momento che vogliamo passare a un regime di separazione dei beni, volevo
sapere a chi bisogna rivolgersi e qual è la prassi da seguire.
M. M.– PALERMO
R I S P O S T A
Il
lettore deve rivolgersi a un notaio, in quanto la scelta di modificare il
regime patrimoniale va effettuata, in accordo tra i coniugi, con un atto
notarile, alla presenza di due testimoni; il rogante ha poi l’onere di farla
annotare sull’atto di matrimonio.
Va
precisato che l’atto ha il solo effetto di modificare per il futuro il regime
patrimoniale, fissando la data fino alla quale decorre il regime di comunione e
quello da cui decorre la separazione dei beni. I coniugi possono a quel punto
scegliere se procedere alla liquidazione e divisione del patrimonio acquisito
durante la vigenza del regime di comunione, in base alle complesse norme che lo
regolano (distinguendo quali beni sono caduti in comunione immediata, quali
devono ricedervi al momento dello scioglimento e quali sono beni personali di
ciascuno), o mantenere comuni i beni acquisiti in precedenza; in tale ultimo
caso, ai beni rimasti comuni si applicheranno per il futuro le norme sulla
comunione ordinaria.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
6 MARZO 2017