venerdì, Maggio 17, 2024
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OMICIDIO STRADALE: Giurisprudenza di legittimità

Cassazione IV Penale del 15 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2403

Violazione·stradale·circolazione·Omicidio stradale·lesioni personali·aggravanti·successione leggi·circolazione stradale·assicurativo

fonte:http://www.avvocatopenalista.org/sentenza.php?id=13167

 

“5. La formulazione della novella del 2016 ha, evidentemente, ricondotto le ipotesiaggravateal momento della “guida”, individuando esplicitamente, come agente,chiunquesi ponga “alla guida di un veicolo a motore”; cio\’, a differenza delle ipotesi-base (artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., per le quali destinatario del precetto e\’ “chiunquecagioni per colpa (…) conviolazionedelle norme sulla disciplina dellacircolazionestradale….)”. In altri termini le nuovefattispecieaggravatesono applicabili solo al “conducente di un veicolo a motore” e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un pedone guidando una bicicletta in stato diebbrezza.”

 

“6.2. Cio\’ va letto in combinazione con l’altroprincipio, fissato da costantegiurisprudenzadilegittimita\’, secondo cui la lex mitior, una volta ricavata in concreto, va applicata nella sua integralita\’, non potendosi utilizzare entrambe le norme nelle sole parti piu\’ favorevoli all’imputato.”

 

“Nella concretafattispecie, ad integrazione di quanto gia\’ evidenziato dal primo giudice circa gli indici di particolare gravita\’ ravvisabili nel comportamento di guida del M. , la Corte territoriale ha, incensurabilmente, ritenuto che “Non vi sono dunque elementi per riconoscereattenuanti, in assoluto e in rapporto all’inaudita gravita\’ del fatto: smodatamente ubriaco, circolando a velocita\’ sostenuta in un centro abitato, privo di ogni controllo della guida, zigzagando e viaggiando contromano, con assoluto disprezzo per la altrui incolumita\’, M. aveva investito due ciclisti che procedevano regolarmente in fila indiana”

 

“8.5. Nella specie, stante la ineccepibile mancata concessione di ogni attenuante, non si pone neppure la questione dilegittimita\’costituzionaleeccepita dalla difesa (cfr. sez. 4, n. 6739 del 16/02/2015, cit.).”

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2403

Presidente Romis – Relatore Tanga

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con la sentenza n. 220/2014 del 17/02/2014, la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Gorizia del 12 marzo 2013 con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, M.V. era stato condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione perche\’ ritenuto colpevole dei reati di cui: 1) agli artt. 61, n. 3), cod. pen., 589, commi 2 e 3, nn. 1) e 4), cod. pen., perche\’, per colpa, cagionava la morte di O.T. e procurava lesioni personali ad O.A. ; 2) all’art. 186, comma.2, lett. c), e 2-bis Codice della Strada, perche\’, nellecircostanzedescritte al capo 1), guidava in stato diebbrezzain conseguenza dell’uso di sostanze alcooliche accertato con test etilometro con valori di alcolemia rilevati di 2,46 g/L alle ore 20,07 e di 2,34 g/L alle ore 20,29, con l’aggravante di avere provocato un incidentestradale; 3) di cui agli artt. 590 e 583, comma 1, cod. pen. perche\’, nellecircostanzedettagliatamente descritte al capo 1), per colpa sopra meglio descritta, procurava ad O.A. lesioni personali da cui derivava una malattia e una incapacita\’ ad attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.

2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione M.V. , a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) Violazione di legge e vizi motivazionali inrelazionealla disciplinadell’art. 84, comma 2, cod. pen. fra il reato sub 1) ed il reato sub 2) dell’imputazione. Deduce che laviolazionedel Codice della Strada relativa allacircolazionesulla pubblica via in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, e\’ integralmente ricompresa nel reato diomicidiocolposo aggravato dallaviolazionedelle norme sullacircolazionestradale, finanche per l’identita\’ dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, e ne costituisce, quindi, elemento circostanziale, con assorbimento nell’ipotesi di delitto aggravato che assumerebbe la qualificazione proprio in termini di reato complesso. Sostiene che ritenere il concorso del reato diomicidiocolposo aggravato dallaviolazionedelle regole sullacircolazionestradalecon la contravvenzione del Codice della Strada significherebbe violare ilprincipiodel ne bis in idem sostanziale che impedisce di porre a carico del soggetto due volte la stessa circostanza di fatto e, quindi, laviolazionedella norma in materia dicircolazionestradaledi volta in volta configurabile;

II) Violazione di legge e vizi motivazionali inrelazionealla dosimetria della pena inflitta e al mancato riconoscimento dellecircostanzeattenuantigeneriche;

III) Violazione di legge e vizi motivazionali inrelazioneall’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada e coeva questione dilegittimita\’costituzionaledella richiamata norma nella parte in cui prevede l’esclusione del regime sostitutivo della pena detentiva dei “Lavori di Pubblica Utilita\'” nei “casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo”.

 

Considerato in diritto

 

3. Il ricorso e\’ infondato.

4. In ordine alla doglianza sub I), mette conto osservare che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 marzo 2016, n. 41, e quindi a decorrere dal 25 marzo 2016, e\’ stato introdotto, tra gli altri, l’art. 589-bis cod. pen., in virtu\’ del quale “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato diebbrezzaalcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e\’ punito con la reclusione da otto a dodici anni” e, inoltre, “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu\’ persone, ovvero la morte di una o piu\’ persone e lesioni a una o piu\’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu\’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo\’ superare gli anni diciotto”.

4.1. Precedentemente, dall’entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125, l’art. 589 cod. pen. disponeva, tra l’altro, che, in ipotesi diomicidiocolposo, “Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e\’ commesso conviolazionedelle norme sulla disciplina dellacircolazionestradaleda soggetto in stato diebbrezzaalcolica ai sensidell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni” e che “Nel caso di morte di piu\’ persone, ovvero di morte di una o piu\’ persone e di lesioni di una o piu\’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu\’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo\’ superare gli anni quindici”.

5. La formulazione della novella del 2016 ha, evidentemente, ricondotto le ipotesiaggravateal momento della “guida”, individuando esplicitamente, come agente,chiunquesi ponga “alla guida di un veicolo a motore”; cio\’, a differenza delle ipotesi-base (artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., per le quali destinatario del precetto e\’ “chiunquecagioni per colpa (…) conviolazionedelle norme sulla disciplina dellacircolazionestradale….)”. In altri termini le nuovefattispecieaggravatesono applicabili solo al “conducente di un veicolo a motore” e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un pedone guidando una bicicletta in stato diebbrezza.

5.1. In caso di applicazione della nuova legge citata, lo schema del reato complesso potrebbe, in vero, emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l’esplicita qualificazione in termini dicircostanzeaggravanti dei commidell’art. 589-bis cod. pen. successivi al primo quanto per la piu\’ evidente (anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada.

6. Si pone, percio\’, a questo punto, la questione della successione di leggi nel tempo con conseguente applicazione delprincipiodefinitivamente dichiarato dalla sentenza n. 210 del 2013 della Cortecostituzionale, emanata sulla scorta dell’arresto della Corte EDU la quale, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009, aveva ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, che “l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo ilprincipiodella irretroattivita\’ delle leggi penali piu\’ severe, ma anche, e implicitamente, ilprincipiodella retroattivita\’ della legge penale meno severa”, che si traduce “nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono piu\’ favorevoli all’imputato”.

6.1. Come si vede, si tratta, nell’ambitodell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di unprincipioanalogo a quello contenuto nel quarto commadell’art. 2 cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo e\’ stato elevato al rango diprincipiodella Convenzione.

6.2. Cio\’ va letto in combinazione con l’altroprincipio, fissato da costantegiurisprudenzadilegittimita\’, secondo cui la lex mitior, una volta ricavata in concreto, va applicata nella sua integralita\’, non potendosi utilizzare entrambe le norme nelle sole parti piu\’ favorevoli all’imputato.

7. Nella specie i fatti addebitati al M. risultano commessi nell’anno 2012 e, quindi, sotto la vigenzadell’art. 589 cod. pen. cosi\’ come modificato dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e prima dell’introduzionedell’art. 589-bis cod. pen. ad opera della L. 23 marzo 2016, n. 41.

7.1. Alla luce del diverso trattamento sanzionatorio (surriportato), appare evidente l’obbligo di applicare integralmente la norma vigente al momento dei fatti, in concreto piu\’ favorevole.

7.2. Conseguentemente va ribadita lagiurisprudenzadi questa Corte (relativa all’interpretazione di tale norma vigente all’epoca del fatto, da applicarsi alla concretafattispeciein quanto piu\’ favorevole come dianzi spiegato) secondo la quale, in caso diomicidiocolposo o di lesione colposa e di contemporaneaviolazionedelle norme sullacircolazionestradale, non si configurava un’ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilita\’ della disposizione di cui all’art. 84 cod. pen. (cfr. sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Rv. 253839).

7.3. L’indirizzo interpretativo sopra indicato e\’ stato confermato, da questa stessa Sezione, sul presupposto che la circostanza aggravante prevista dall’art. 589 cod. pen., comma 3, (vigente all’epoca dei fatti) non riguardava solo i conducenti di un veicolo in stato diebbrezzaalcolica ma anche tutti quei soggetti i quali “pur non direttamente impegnati nella fase dellacircolazioneintesa come guida di un veicolo, sono tuttavia anch’essi obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina dellacircolazionestradale, a garanzia della tutela degli utenti della strada; ad esempio: 1) il pedone, inrelazioneall’art. 190 C.d.S.; 2) il soggetto responsabile della predisposizione – e del controllo in loco delle misure di protezione e delle adeguate segnalazioni per la presenza di un cantiere sulla strada, inrelazioneall’art. 21 C.d.S. ed all’art. 31 reg. C.d.S.; 3) l’istruttore di guida, inrelazioneall’art. 122 C.d.S.” (cfr. sez. 4, n. 19167 del 19/04/2016).

7.4. Ulteriore argomento ostativo alla configurabilita\’ del reato complesso e\’ la diversita\’ del bene giuridico tutelato dalle norme di riferimento, posto che i delitti di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. sono reati che tutelano la vita e l’incolumita\’ individuale, mentre le contravvenzioni ex artt. 186, comma 2, lett. c), e 187, del codice della strada, sono reati di pericolo.

7.5. Ne\’, per contrastare l’opzione ermeneutica all’epoca privilegiata nellagiurisprudenzadilegittimita\’, puo\’ valere il richiamo alprincipiodel “ne bis in idem sostanziale”: ed invero, come piu\’ volte affermato da questa Corte, uno stesso elemento ben puo\’ essere utilizzato piu\’ volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze (v. sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997, Rv. 209841; cfr. anche sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994; Rv. 199739; in motivazione, sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012, in tema di concorso tra il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale e quello di lesioni volontarieaggravateperche\’ commesso in danno di pubblico ufficiale).

7.6. Di qui l’infondatezza del motivo in scrutinio.

8. I motivi sub II) e III) -da trattarsi congiuntamente poiche\’ logicamente avvinti- concernenti il trattamento sanzionatorio sotto il duplice profilo del diniego delleattenuantigeneriche e dell’entita\’ della pena, sono manifestamente infondati posto che attengono sostanzialmente ad apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede risultando sorretti da adeguata motivazione.

8.1. Quanto al diniego delleattenuantigeneriche, e\’ sufficiente ricordare il consolidato, e condivisibile, indirizzo interpretativo affermatosi nellagiurisprudenzadilegittimita\’ secondo cui “la sussistenza dicircostanzeattenuantirilevanti ai sensidell’art. 62-bis cod. pen. e\’ oggetto di un giudizio di fatto, e puo\’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di tal che la stessa motivazione, purche\’ congrua e non contraddittoria, non puo\’ essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattoriattenuantiindicati nell’interesse dell’imputato” (in termini, ex plurimis, sez. 6, n. 7707/2004, Rv. 229768); quanto all’onere motivazionale per il giudice di merito in materia, e\’ stato altresi\’ precisato che “ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delleattenuantigeneriche, il giudice non e\’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e dellecircostanzeritenute di preponderante rilievo” (in tal senso, tra le tante, sez. 1, N. 3772/94, Rv. 196880). Nella concretafattispecie, ad integrazione di quanto gia\’ evidenziato dal primo giudice circa gli indici di particolare gravita\’ ravvisabili nel comportamento di guida del M. , la Corte territoriale ha, incensurabilmente, ritenuto che “Non vi sono dunque elementi per riconoscereattenuanti, in assoluto e in rapporto all’inaudita gravita\’ del fatto: smodatamente ubriaco, circolando a velocita\’ sostenuta in un centro abitato, privo di ogni controllo della guida, zigzagando e viaggiando contromano, con assoluto disprezzo per la altrui incolumita\’, M. aveva investito due ciclisti che procedevano regolarmente in fila indiana, uccidendo il padre e, del tutto fortuitamente, solo ferendo il figlio di otto anni. Un quadro di personalita\’ e pericolosita\’ sociale che e\’ arduo immaginare piu\’ grave, se non fosse che, nel caso, M. e\’ soggetto che guidava anche professionalmente e che – gia\’ condannato nel 2005, due volte, e nel 2007 per guida in stato diebbrezza– lungi dall’esserne minimamente influenzato, aveva perseverato in condotte analoghe fino a provocare la tragedia per cui e\’ processo”.

8.2. Considerazioni analoghe valgono per quel che riguarda l’entita\’ della pena; la Corte distrettuale ha valutato come “la pena inflitta e\’ gia\’ improntata a benevolenza, posto che, a fronte di un range da tre a dieci anni di reclusione (art. 589, 3 comma cod. pen.) la pena indicata dal G.i.p. e di soli quattro anni, mentre l’aumento per le lesioni gravi al bambino (art. 589, ultimo comma cod. pen.) e\’ di cinque mesi e per la guida in stato diebbrezzadi quattro mesi”; anche in proposito si tratta di apprezzamento di merito immune da vizi.

8.3. Quanto alla questione relativa alla sostituzione della pena, va ribadito che in tema di reato di guida in stato diebbrezza, ai fini dell’operativita\’ del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita\’ – previsto dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S., – e\’ sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidentestradale(cfr. sez. 4, n. 6739 del 16/02/2015; sez. 4, n. 48534 del 24/10/2013, Rv. 257289).

8.4. Mette conto rammentare come anche la Corte Costituzionale, con ordinanza del 25 settembre 2013, n. 247, ha affermato che lafattispecieaggravata dal fatto di aver cagionato un incidentestradalee\’ stata, non irragionevolmente, voluta dal Legislatore come limite all’applicazione della sanzione sostitutiva.

8.5. Nella specie, stante la ineccepibile mancata concessione di ogni attenuante, non si pone neppure la questione dilegittimita\’costituzionaleeccepita dalla difesa (cfr. sez. 4, n. 6739 del 16/02/2015, cit.).

9. Conclusivamente, una volta accertata lalegittimita\’ e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso pone solo questioni che sfuggono al sindacato dilegittimita\’ (cfr. sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).

10. Ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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