sabato, Maggio 18, 2024
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CASSAZIONE: Pacca sul sedere, è violenza sessuale

Pacca sul sedere, è violenza sessuale

 

Anche il fugace schiaffo sulle natiche di una donna configura il reato di violenza sessuale: irrilevante la durata.

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Per qualche uomo è un gesto scherzoso, c’è addirittura chi lo interpreta come un complimento: ma non è così per la legge che qualifica la pacca sul sedere come violenza sessuale. A ricordare la corretta definizione dello schiaffo sulle natiche è una sentenza di ieri della Cassazione [1]. Il sedere resta una zona erogena e – al pari della scollatura, delle cosce e di ogni parte “intima” del corpo femminile – non può essere sfiorato se non si vuole subire una denuncia e un procedimento penale.

Non importa se l’intento di chi dà la pacca sul sedere è quello di compiere un atto di libidine e realizzare una soddisfazione di tipo sessuale: secondo la Suprema Corte, il gesto in sé per sé è sufficiente per far scattare il reato di violenza sessuale, a prescindere anche del tempo in cui la mano si è intrattenuta sulle natiche femminili. Ciò che conta, sanciscono i giudici del “Palazzaccio”, è «la natura oggettivamente sessuale» del comportamento posto in essere volontariamente. E, ovviamente, non ci deve essere il consenso della “vittima”.

La natura del reato richiede il «dolo» del colpevole: in altri termini, la pacca sulla natica, per costituire violenza sessuale, deve essere volontaria. Se è avvenuta per colpa, distrazione o, magari, per una spinta dovuta all’accalcarsi della folla, non può esserci alcuna condanna penale.

Già in passato la Cassazione[2]ha avuto modo di confermare tale principio

In tema di violenza sessuale – ha chiarito la Corte – la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, oppure in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, limiti la libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale.

Ed ancora: « Il palpeggiamento delle natiche (anche di breve durata) costituisce atto sessuale che integra il reato di violenza, in quanto l’autore commette un’effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, ed essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto consegua o meno la soddisfazione erotica»[3]. Pertanto «Deve includersi nella nozione di atti sessuali il “palpeggiamento” delle natiche in quanto tale comportamento costituisce una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima e, sebbene superficiale, integra una oggettiva manifestazione di sessualità».

Rientrano nella violenza sessuale, in definitiva, tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo con invasione della sfera sessuale dello stesso, mediante un, sia pur superficiale, rapporto “corpo a corpo”, non necessariamente limitato agli organi genitali in senso stretto, ma può riguardare anche quelle altre parti anatomiche, cosiddette «erogene», che normalmente e notoriamente, sono oggetto di concupiscenza sessuale.

Pacca sulle natiche: non contano le intenzioni

Per il reato basta la coscienza e volontà di compiere atti di invasione nella sfera sessuale altrui senza che rilevino le finalità del colpevole (come il soddisfacimento dell’istinto sessuale), che pur nella generalità dei casi, di fatto, ne costituiscono il movente [4]. Il che in pratica vuol dire che non contano le intenzioni: non importa cioè se la pacca sul sedere è stata data con lo scopo di fare uno scherzo, un “complimento” o un atto di spavalderia e di gretta “superiorità maschile”. Il solo gesto è di per sé sanzionabile penalmente.

note

[1]Cass. sent. n. 15245/17 del 28.03.2017.

[2]Cass. sent. n. 7369/2006.

[3]Cass. sent. n. 28505 del 22.05.2003.

[4]Cass. sent. n. 1405/2000.

Fonte: LLpT

 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 febbraio – 28 marzo 2017, n. 15245
Presidente Savani – Relatore Macrì

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza in data 19.1.2015 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Nola in data 14.7.2010, che aveva condannato M.F. – ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609bis, ultimo comma, c.p. e la diminuente del vizio parziale di mente prevalente sulla recidiva e con la diminuente del rito – alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre spese, per il reato di cui all’art. 609bis, commi 1 e 3, c.p., perché, con violenza, aveva costretto G.L. a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del sedere, approfittando del fatto di sorprendere la vittima alle spalle mentre si trovava a bordo di un ciclomotore che gli aveva consentito una pronta fuga, con l’attenuante della minore gravità, con la recidiva reiterata infraquinquennale, in (omissis).
2. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 546, lett. e), c.p.p., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., giacché il palpeggiamento compiuto non poteva configurare il reato contestato: si trattava, infatti, di un comportamento, seppur inammissibile, privo della connotazione di atti sessuali e, pertanto, inidoneo ad incidere sulla libertà sessuale della persona offesa. Egli non intendeva compiere un atto di libidine sulla donna, bensì, stando a bordo di un ciclomotore, si era limitato ad uno schiaffo sul sedere. Tale condotta non aveva determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo con la conseguenza che era irragionevole considerare lo schiaffo sul sedere un atto di violenza sessuale. La motivazione sul punto era carente ed erronea nella parte in cui la condotta era stata fatta rientrare tra quelle di cui alla fattispecie contestata e non tra quelle di cui all’art. 581 o 660 c.p.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non ha contestato la condotta materiale ma la sua rilevanza penale ed ha prospettato, in subordine, la sua sussumibilità sotto la fattispecie di cui all’art. 581 o 660 c.p.
La Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha confermato l’accertamento dei fatti, come compiuto dai Giudici di primo grado, perché la condotta dell’imputato si era concretizzata in un palpeggiamento, e non in uno schiaffo, sia pure di breve durata, di zone erogene, comunque suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del reato, il conseguimento della soddisfazione erotica. Come di recente ribadito da questa Sezione, con sentenza 21020/15, Rv. 263738, in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria; fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l’eventuale finalità ingiuriosa dell’agente escludesse la natura sessuale della condotta. Inoltre, nella nozione di atti sessuali non sono ricompresi solo quelli indirizzati alla sfera genitale ma anche tutti quelli idonei a ledere la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale della persona offesa, quali palpeggiamenti, o in genere, toccamenti, bacio, strofinamento delle parti intime (sent. 12506/11, Rv 249758 e 21336/10, Rv 247282).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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