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FISCO: Le regole per l’export nella città del Vaticano

Un
commerciante al dettaglio di articoli sacri, con sede nella provincia di
Potenza, ha deciso di partecipare ad un evento organizzato da una onlus nella
Città del Vaticano. Durante questo evento, che durerà alcuni giorni, venderà
diversi beni oggetto della propria attività. Si chiede come dovrà comportarsi,
fiscalmente parlando, partendo dal Ddt che dovrà emettere per il trasporto fino
ad arrivare allo scontrino con o senza Iva.

S. G.– POTENZA

R I S P O S T A

La
fattispecie individuata è quella dell’esportazione temporanea di beni in
Vaticano per la tentata vendita . si ritiene infatti che le merci non vendute
verranno reintrodotte in Italia. La cessione di beni oggetto di temporanea
esportazione beneficia della non imponibilità Iva di cui all’articolo 8 del Dpr
n.633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond, anche se l’effetto
traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in
territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell’ambito dell’evento
organizzato dalla onlus.

L’esportazione
consiste nel trasporto e spedizione dei beni fuori dal territorio Ue. Sono
assimilabili ad esse le operazioni con la Città del Vaticano, con la Repubblica
di San Marino e quelle effettuate in base a trattati internazionali (articoli
71 e 72 del Dpr 633/72).

L’esportazione
deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio
doganale su un esemplare della bolla di accompagnamento o dal Ddt emesso, nel
mentre, come detto, le vendite effettuate saranno non imponibili Iva.

DAL “IL
SOLE 24 ORE”
DEL 3 APRILE
2017

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