Nella
nuova versione del cumulo gratuito dei periodi assicurativi in gestioni
diverse, per beneficiare della pensione anticipata, con 27 settimane di
contributi figurativi (disoccupazione indennizzatami nel 2000 dall’Inps), tale
periodo concorre sia nel diritto sia nella misura ai 35 anni di contribuzione
effettiva?
Inoltre,
avendo già al 31 dicembre 1995 n.946 settimane utili (oltre 18 anni), per l’ulteriore
contribuzione (ex Inpdap) fino al 31 dicembre 2011, la relativa pro quota
indicata sarà calcolata sempre col sistema retributivo?
M. I.– TERLIZZI
R I S P O S T A
In
attesa di indicazioni ufficiali, i periodi di disoccupazione concorrono ai fini
della determinazione dell’anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla
pensione anticipata a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 35
anni di contributi (senza considerare i periodi di disoccupazione e di
malattia).
In
merito al criterio di calcolo adottato
dall’ex Inpdap, la gestione liquiderà la pensione sulla base dell’anzianità
contributiva posseduta dal lettore in tale gestione. Non è chiaro infatti quale
sia l’anzianità contributiva della sola Gestione dipendenti Pubblici, poiché
qui si fa riferimento a una anzianità contributiva espressa in settimane,
aspetto non tipico dell’ex Inpdap dove l’anzianità si calcola in anni, mesi e
giorni. Pertanto, se nella sola Gdp l’anzianità è di almeno 18 anni di
contributi al 31 dicembre 1995, il pro quota di pensione relativa a tale
gestione – in regime di cumulo – sarà calcolato con le regole dell’ex sistema
retributivo.
DAL “IL
SOLE 24 ORE”
DEL 3 APRILE
2017