Sono
un’insegnante di ruolo, nata nel marzo 1954. A fine 2017 maturerò 35 anni e 5 mesi di
contributi versati a Inpdap, compreso il riscatto della laurea che sto pagando
ratealmente. Usufruisco dei permessi della legge 104 per accudire mia madre.
Dal 1988 sto inoltre versando anche i contributi dovuti alla cassa forense.
Quando
potrò andare in pensione come dipendente pubblico? La ricongiunzione gratuita
dei contributi che vantaggi o svantaggi potrebbe portare alla data di pensionamento
e, nel caso di richiesta di ricongiunzione, dovrei chiedere anche la
sospensione dall’albo avvocati o potrò continuare ad esercitare?
L. L.– BOLOGNA
R I S P O S T A
Dai
dati forniti nel quesito e a legislazione vigente, in qualità di insegnante
pubblica, la lettrice maturerà il diritto alla pensione (vecchiaia) al
compimento di 67 anni e 2 mesi di età anagrafica, prevista nel maggio 2021. In quanto dipendente
del comparto scuola, cesserà dal servizio dal 31 agosto 2021, con percezione
della pensione dal 1° settembre 2021. In merito alla possibilità di chiedere il
cumulo gratuito con i contributi versati alla cassa forense, si ritiene che
tale richiesta sia inammissibile, in quanto il periodo di versamento dei
contributi alla predetta cassa (dal 1988) sono coincidenti a quelli versati
alla cassa ex Inpdap (dal 1982).
Infatti,
l’articolo 1, comma 239 della legge 228/12 stabilisce che “i soggetti iscritti
a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, e
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n.103, che non siano già titolari di trattamento
pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica
pensione”.
Quindi,
poiché i periodi di contribuzione versati alla Cassa ex Inpdap e a quella
forense sono coincidenti, non è possibile richiedere l’istituto del cumulo
gratuito.
DAL “IL
SOLE 24 ORE”
DEL 3 APRILE
2017