giovedì, Maggio 2, 2024
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AVVOCATO: Contributi dovuti anche per la consulenza

Avvocato, contributi dovuti anche per la consulenza

 

Anche se si cancella dall’albo l’avvocato deve pagare i contributi alla Cassa forense quando è provato che continua ad esercitare come consulente esterno.

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La consulenza esterna di un avvocato, prestata cioè in forma di collaborazione coordinata e continuativa in favore di una società, costituisce esercizio di attività professionale; pertanto essa costringe l’avvocato, anche se ormai cancellato dall’albo, a pagare i contributi alla Cassa Forense. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1].

Non ci si libera così facilmente dall’obbligo di versare i contributi: a meno di rinunciare alla pensione, infatti, il legale che, seppure cancellato dall’albo, continua a esercitare attività di libero professionista, come nel caso di un consulente esterno di una ditta, deve versare i contributi. L’unico modo per esimersi dall’obbligo contributivo è di farsi assumere: difatti, solo il dipendente vero e proprio, quello soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, non si considera “professionista” e, pertanto, non ha alcun obbligo nei confronti della Cassa.

La vicenda decisa dalla Corte riguarda il caso di un avvocato che, nel periodo durante il quale era stato sospeso dall’albo, aveva prestato lavoro nella veste di collaboratore coordinato e continuativo: un rapporto lavorativo senza vincolo di subordinazione. Ma ciò non basta, secondo i giudici, a recidere l’obbligo di versare i contributi alla Cassa: detta tipologia di prestazione si considera ugualmente rientrante nell’esercizio dell’attività libero professionale ed è quindi previsto l’obbligo del versamento dei contributi.

L’avvocato che presta consulenze legali deve quindi versare i contributi anche se non è più iscritto all’albo. Nel caso di specie era da escludere l’esistenza di un rapporto di co.co.co. I compensi in favore del legale erano stati determinati sulla base tariffe professionali, con tanto di onorari, diritti, indennità, compensi, spese generali e contributo integrativo.

note

[1]Cass. sent. n. 10437/17 del 27.04.2017.

Fonte: LLpT

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