In
caso di risoluzione del mandato di agenzia, operato dalla mandante per giusta
causa (assunzione di un nuovo mandato da parte dell’agente senza riduzione dei
volumi di vendita sulla mandante che ha dato disdetta), l’agente ha comunque
diritto alle provvigioni sugli ordini acquisiti prima della risoluzione del
mandato ed evasi successivamente alla data di risoluzione?
A. B.– MODENA
R I S P O S T A
La
risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa comporta il venire meno
del preavviso e la perdita dell’indennità di cessazione del rapporto, prevista
dall’articolo 1751 del Codice civile, o dell’indennità di clientela e di quella
meritocratica previste dagli accordi economici collettivi.
Lascia
invece intatto il diritto alla provvigione. Pertanto l’agente, anche in caso di
recesso del preponente per giusta causa, ha diritto alle provvigioni sugli
ordini acquisiti prima ed eseguiti dopo la cessazione del rapporto.
DAL “IL SOLE
24 ORE” DEL
15 MAGGIO 2017