In
merito alla modifica del modello (con decorrenza dal 1° marzo 2017) per le
dichiarazioni di intento rilasciate ai propri fornitori dagli esportatori
abituali, si ipotizza la seguente situazione:
–a gennaio 2017 la
società riceve una dichiarazione di intento con il vecchio modello, e in base a
questa emette fattura senza applicazione dell’Iva;
–in data 20 febbraio 2017 riceve poi una nuova
dichiarazione di intento, con indicazione dell’importo per l’anno 2017.
Le
prestazioni effettuate nel mese di febbraio vanno fatturate indicando i dati
della vecchia o della nuova dichiarazione di intento? E l’importo comunicato
deve ritenersi comprensivo anche di quanto già fatturato nei mesi precedenti, o
costituisce plafond disponibile dal 1° marzo al 31 dicembre?
S. C.– CATTOLICA
R I S P O S T A
Dall’esame
della risoluzione 120 del 22 dicembre 2016, parrebbe evidente che tutti gli
effetti del nuovo modello di dichiarazione d’intento – approvato con
provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 –
decorrano dal 1° marzo 2017.
In
particolare, la risoluzione stabilisce che “il nuovo modello può essere
utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1°
marzo 2017, [e che] pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio
2017 deve essere utilizzato il vecchio modello”.
Di
conseguenza, si ritiene che:
–tutte le operazioni di
acquisto effettuate fino al 28 febbraio 2017 rientrino nel vecchio modello, e
che quindi il fornitore debba riferirsi a questo per l’indicazione degli
estremi di presentazione da riportare in fattura;
–il plafond indicato nel
nuovo modello abbia validità per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2017, e che
da tale plafond non debba essere sottratto quanto già fatturato, senza
applicazione dell’Iva, fino al 28 febbraio 2017.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
29 MAGGIO 2017