mercoledì, Maggio 15, 2024
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Titolare effettivo, appalti pubblici e cooperative sociali

Titolare effettivo, appalti pubblici e cooperative sociali

In questo periodo, molte cooperative sociali che partecipano agli appalti pubblici si sono interrogate su come l’adempimento della dichiarazione del “titolare effettivo” si declini con riferimento alla loro peculiare natura e al rapporto che intercorre tra questo onere e il nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’antiriciclaggio è divenuto, specie nell’ultimo ventennio, un parametro essenziale da tenere in considerazione sia per gli operatori economici che per le stazioni appaltanti. L’obiettivo di contrastare il riciclaggio di attività illecite è, infatti, spesso perseguito attraverso una distribuzione di oneri a tutti i soggetti in qualche modo coinvolti in operazioni di rilievo economico. La disciplina si è molto stratificata, intersecandosi anche con normative relative ad aree tematiche diverse rispetto alla circolazione dei mezzi di pagamento, tanto da delineare ormai un quadro complesso di applicazione generalizzata.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, l’obbligo di indicare il “titolare effettivo” dell’impresa è essenziale per partecipare alle gare finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  Così come stabilito dalle linee guida emanate con la Circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 della Ragioneria generale dello Stato, nella predisposizione di un avviso la selezione di progetti PNRR, la stazione appaltante deve provvedere a richiedere specifiche attestazioni a carico dei partecipanti ai fini della verifica del titolare effettivo.

Per “titolare effettivo”, così come indicato dall’art. 1, co. 2, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio), s’intende: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. Di solito, la richiesta di indicare il “titolare effettivo” è rivolta dalle banche e dagli altri intermediari alla propria clientela per l’apertura di rapporti continuativi o per operazioni rilevanti.

Gli oneri connessi a tale nozione si sono, però, di recente, generalizzati. Come specificato dal decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, è entrato in vigore un obbligo molto esteso di comunicazione dell’effettiva titolarità delle imprese al Registro delle imprese. Tale comunicazione, così come previsto dal decreto ministeriale del 29 settembre 2023 dovrà pervenire entro il giorno 11 dicembre 2023, secondo le modalità tecniche previste dal decreto.

Prima di porsi il problema su come si individua la persona fisica “titolare effettivo”, occorre verificare l’ambito di applicazione dell’obbligo: esso è ricavato dall’art. 20 del decreto antiriciclaggio e attrae a sé, tra le altre, tutte le società di capitali e, in generale, gli enti con personalità giuridica. Le cooperative sociali rientrano nel più ampio genus delle società cooperative, pertanto è agevole desumere che anche queste sono ricomprese nel novero dei soggetti considerati del citato art. 20.

In concreto, la disciplina per l’individuazione del titolare effettivo è costruita su una serie di criteri, organizzati secondo un principio gerarchico, per cui si inizia verificando l’applicabilità del primo e in caso negativo si passa a quello successivo.

Il primo criterio che la disciplina antiriciclaggio fornisce per individuare la persona fisica “titolare effettivo” riguarda la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25%. Tale ipotesi risulta però difficilmente applicabile – salvo casi del tutto eccezionali – alle cooperative sociali, essendo queste tendenzialmente società a capitale variabile e distribuito fra numerosi soci, oltre che enti nei quali vige il principio del voto capitario.

Scartato il primo criterio, si dovrà fare riferimento al comma 3 dell’art. 20 del decreto antiriciclaggio, che dà rilievo al controllo dei voti (maggioritario o comunque tale da influenzare le decisioni), ovvero alla presenza di vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante (ipotesi che teoricamente potrebbe riguardare eventuali soci finanziatori). In ultimo, qualora – come in effetti probabile – anche questo criterio non consenta l’individuazione del titolare effettivo, supplisce il residuale comma 5 che stabilisce che questi “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.”

In conclusione, per le cooperative sociali verosimilmente l’individuazione della persona da segnalare come titolare effettivo si risolve agevolmente guardando agli organi societari a partire dal presidente e rappresentante legale o da chi gestisce l’amministrazione o direzione della cooperativa stessa.

Per le modalità tecniche della comunicazione al Registro delle imprese si veda questo link: titolareeffettivo.registroimprese.it.

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PS: Il Tar Lazio ha sospeso la regsitrazione rinviando la data al 27 marzo 2024 – Eutekne.info – Sospeso dal TAR il termine dell’11 dicembre per comunicare la titolarità effettiva

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