In questo senso i reparti una volta ultimata l’analisi e l’approfondimento delle posizioni segnalate a livello centrale o durante le attività investigative e ispettive, dovranno inoltrare alla Direzione provinciale delle Entrate la cessazione d’ufficio delle partite Iva anche quando emerga chiaramente che il contribuente «sospetto» abbia già di sua iniziativa comunicato la chiusura dell’identificativo fiscale.
C’è, infine, anche il fenomeno delle partite Iva “inattive”. La nuova stretta prevede di procedere alla chiusura d’ufficio anche nei casi di mancato esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo nelle tre annualità precedenti. In questa circostanza, l’attività dei reparti si limita ai soli casi in cui siano stati acquisiti elementi per attivare la chiusura d’ufficio, anche perché per le partite Iva inattive – conclude la circolare di Via XXI Aprile – le inattività delle partite Iva è rilevata direttamente dall’agenzia delle Entrate con il ricorso all’incrocio automatizzato dei dati, che ora certo non mancano grazie alle fatture elettroniche e le liquidazioni periodiche.