venerdì, Maggio 17, 2024
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BOT: Capitale prescritto in un quinquennio

Nel
1934 mia madre ricevette in dote due buoni del tesoro di 5.000 lire ciascuno
(tasso d’interesse del 3,5%). In seguito, nel 1963 – 1964 e nel 1980, i buoni
sono stati rinnovati. Io ne sono venuto a conoscenza solo recentemente.

Un’associazione
che si occupa del rimborso di tali titoli e di quelli postali, sostiene che
agli stessi non risultino prescritti, in quanto la prescrizione stessa decorre
dal momento in cui si ha piena contezza del proprio diritto, come ribadito
dalla Cassazione. E’ corretta quest’indicazione?

R. I.– PALERMO

R I S P O S T A

Il
lettore non indica la data di rimborsabilità dei titoli di Stato in questione (data
da cui decorre il termine della prescrizione), ma gli stessi appaiono comunque
prescritti, in quanto l’articolo 2948 del Codice civile prevede che il capitale
nominale dei titoli di Stato emessi al portatore si prescrive in cinque anni;
come si prescrivono in cinque anni anche gli interessi.

Inoltre,
la vigente normativa in materia di prescrizione dei titoli di Stato (articolo
21 del Dpr del 30 dicembre 2003, n.398) dispone che “le rate degli interessi
non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il
termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli
interessi.

E’
prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel
corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilità”. Vale la pena ricordare che
le norme previgenti indicavano una diversa disciplina per il termine
prescrizionale. Il Regio decreto 536 del 1910 prevedeva un termine di
prescrizione di 30 anni per il capitale e cinque anni per gli interessi; la
legge 752 del 1957 e il successivo Dpr 14 febbraio 1963, n.1343, avevano
previsto una prescrizione decennale per il capitale e quinquennale per gli
interessi; la normativa più recente (legge 313/1993 e legge 449/1997) ha poi
ridotto il termine della prescrizione sia per il capitale che per gli
interessi. La normativa, passata e recente, concorda comunque sul termine di
decorrenza della prescrizione, da individuarsi nella data di rimborsabilità o
scadenza del capitale e delle rate degli interessi.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL5 GIUGNO 2017

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