Utilizzo delle intercettazioni a tutto campo ai fini delle misure cautelari. Infatti il provvedimento basato sulle conversazioni registrate è valido anche nel caso in cui “non sia stato dato modo all’indagato di accedere ai supporti informatici”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19660 di oggi, ha chiarito come in questi casi il diritto di difesa dell’indagato non venga affatto compromesso perché può sempre chiedere ed ottenere i brogliacci sui quali le intercettazioni sono state trascritte.
Gli Ermellini hanno motivato chiarendo che “l\’omessa duplicazione dei supporti informatici contenenti le conversazioni intercettate poste a fondamento del provvedimento cautelare non determina, di per sé, l’inutilizzabilità delle intercettazioni”. Non solo. “I risultati delle intercettazioni sono utilizzabili nel procedimento cautelare pur quando il pubblico ministero non abbia allegato i relativi supporti; e l\’omessa trascrizione su nastro magnetico richiesta dal difensore dell’indagato delle registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare non comporta l\’inutilizzabilità delle stesse intercettazioni”.
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DIRITTO DELLA DIFESA: Valida la custodia anche se l’indagato non ha accesso ai supporti informatici con le intercettazioni
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