sabato, Maggio 18, 2024
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APPALTI PUBBLICI: DURC in disordine? Fuori dalla gara

Altro che linea morbida. Stavolta il Consiglio di Stato usa il pugno di ferro contro l’azienda che non risulta in regola con gli obblighi contributivi alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara: l’impresa non solo è esclusa dalla corsa all’appalto ma si becca anche una segnalazione nel casellario dei “cattivi” tenuto dall’authority che vigila sui lavori pubblici. I limiti di tolleranza per il Durc sono strettissimi e non rileva il successivo ravvedimento operoso che mette fine all’inadempienza contributiva. È quanto emerge da una recente sentenza dei giudici di Palazzo Spada, sezione sesta, che appare in contrasto con una precedente decisione, la 1228/11 della quarta sezione, mostratasi più tollerante con il concorrente e severa con la stazione appaltante (cfr. l’arretrato del 14 marzo 2011).

Tolleranza (quasi) zero
Inutile per l’azienda sminuire la gravità della violazione contributiva. Per il Durc i limiti di tolleranza sono minimi: è consentito soltanto scostamento di euro 100,00 rispetto al dovuto, o non superiore al 5 per cento fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione. Altrimenti il documento di regolarità contributiva non può essere rilasciato. E il principio della correntezza impone che i conti devono essere a posto al momento in cui scade il termine per chiedere di partecipare alla gara d’appalto: il successivo pagamento del debito non ha alcuna efficacia sanante. Tutt’altra musica, insomma, rispetto al caso risolto dalla sentenza 1228/11, in cui si esclude che una mera irregolarità emersa dal Durc sia sufficiente a revocare l’appalto di opera pubblica all’impresa vincitrice e si rimarca che, laddove il bando di gara non ponga paletti precisi, la stazione appaltante ha il dovere di verificare che la violazione delle norme contributive emersa dal documento di regolarità sia effettivamente «grave» come richiede la legge ai fini dell’esclusione del concorrente.

Affidabilità e diritti
Nel nostro caso, invece, non c’è alcun riferimento al bando di gara. La situazione di inadempienza ammonta tuttavia a ben 14 mila euro, risulta riferita a tre periodi di contribuzione e, ragguagliata all’intero arco annuale, supera ampiamente il limite di tolleranza del 5 per cento. È invece sempre necessario rispettare il principio di correntezza contributiva che è indice di affidabilità dell’azienda e impone un obbligo di adempimento rafforzato a tutela dei non disponibili del lavoratore. Legittima, dunque, l’esclusione dalla gara oltre che l’iscrizione nella black list dell’autorità di vigilanza.
https://www.giovannifalcone.it/upload/due.doc

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