sabato, Maggio 18, 2024
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FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Una grande novità, sicuramente molto apprezzata… da alcuni!

FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Una grande novità, sicuramente molto apprezzata… da alcuni!

 

Quando lavoravo in banca, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio
(1999/2007), sovente, mi capitava di ricevere richieste da Direttori di filiale (dislocati sull’intero territorio nazionale) che mi dicevano: “Giovanni, abbiamo la possibilità di
prendere un grosso portafoglio (significando un cliente primario con un conto a
nove zeri) a condizione che siamo in grado di assicurargli una riservatezza assoluta posto che, gli stessi, oggi, si sentono tranquilli gestendo le loro risorse attraverso una Fiduciaria (Legge 1966/1939).

Insomma, se vengono da noi, temono di essere segnalati per la normativa antiriciclaggio”.

Il D.lgs 231/07, nella originaria formulazione dell’art.25 (Verifica semplificata) escluse giustamente le “Fiduciarie” di cui alla lett.a) del comma 2 dell’art.11 dello stesso decreto, dalla particolare agevolazione della verifica semplificata.
In pratica, a far data dal settembre del 2012, questa agevolazione, prima esclusa per le Fiduciarie è stata reinserita.
In queste condizioni, laddove si presenta in banca una società avente ad oggetto sociale una qualunque attività commerciale (pensiamo ad un supermercato) dove viene movimentato molto cash, il cui capitale è partecipato per il 99% da una Fiduciaria, la trasparenza diventa un optional. Più precisamente, anche secondo la indicazione della Banca d’Italia, non si rende necessaria la individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata.

In altre parole, ci si può astenere dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, s’individui come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata [1] e quindi anche da parte della Fiduciaria ex lettera m-bis.) del comma 1 dell’articolo 11 del D.lgs 231/07.

Con tale nuova regolamentazione è stata ricostituita quella vecchia zona grigia che ha caratterizzato da sempre l’attività delle Fiduciarie, dove non conoscendo il “titolare effettivo”, di fatto, viene a mancare lo strumento indispensabile per comprendere a chi fanno capo i capitali necessari per l’avvio dell’attività economica e quindi comprenderne l’origine e natura in relazione al profilo soggettivo del cliente, con particolare riguardo alla sua potenzialità economica.

In questa fase storica del nostro Paese, dove imperversa il malaffare (corruzione, false fatturazioni, criminalità diffusa con infiltrazioni frequenti nella Pubblica amministrazione ed altro ancora) non credo che questa sia la soluzione più appropriata.

Ma, così è se vi pare!

 

 

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