mercoledì, Maggio 15, 2024
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CONDOMINIO: I dati dell’inquilino vanno forniti all’amministratore

Ho affittato un
appartamento ad un ente ministeriale, con contratto ad uso foresteria e ho
fornito i dati per l’anagrafe condominiale agli amministratori del condominio e
del supercondominio.

L’amministratore
del supercondominio chiede anche che siano forniti i nomi degli inquilini ogni
volta che cambiano, al fine di garantire il dovuto controllo e servizio da
parte dei custodi del complesso.

Chiedo se devo
fornire le generalità che mi vengono richieste oppure se basta il nome
dell’ente affittuario.

L. F. – CESANO BOSCONE

R I S P O S T A

Nell’affrontare il problema, si tenga
sempre presente la novità della norma e l’essenza di sentenze che possono
guidare all’interpretazione. L’articolo 1130 comma 1 n.6 del Codice civile
prevede che il registro di anagrafe condominiale deve contenere le generalità
dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di
godimento (ad esempio locazione o comodato). Ritterrei, pertanto, che
all’amministratore vadano comunicati i nominativi di coloro che occupano una
unità immobiliare per un certo periodo di tempo. Penserei, però, che la comunicazione
debba essere effettuata dal soggetto che concede l’unità di utilizzo. Nel caso
del lettore, l’ente ministeriale. Se quest’ultimo non fosse adempiente, dovrà
essere sua cura provvedere a sollecitare. Penserei anche che l’adempimento
debba essere effettuato solo nel caso in cui l’occupazione riguardi un periodo
significativo di tempo. Così, ad esempio, se l’occupazione fosse limitata a
qualche giorno o ad una – due settimane, non riterrei debba essere comunicato
nulla. Si ricordi infatti che all’amministratore la notizia deve essere
trasmessa entro 60 giorni. Ne conseguirebbe che la comunicazione perverrebbe
quando il soggetto ha già lasciato l’immobile.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 26 GENNAIO
2015

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