venerdì, Maggio 17, 2024
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PREVIDENZA: Contributi figurativi utili per l’assegno anticipato

Sono nata il 10
febbraio 1953 e dovrei andare in pensione, dopi 41 anni e 10 mesi di lavoro,
nel novembre 2016. lavoro nel settore privato come impiegata a tempo
indeterminato.

Ora però si
parla di soppressione del posto di lavoro. Se accedessi alla nuova Naspi da
maggio 2015, con disoccupazione relativa, i contributi sarebbero figurativi o
calcolati sul mio ultimo stipendio? Varrebbero al raggiungimento dei miei 41
anni e 10 mesi per accedere alla pensione di anzianità? E se dovessi fare la
prosecuzione volontaria, cambierebbe qualcosa?

O. R. – CAMBIAGO

R I S P O S T A

In merito ai nuovi decreti emanati dal
Governo, l’Inps non ha ancora emanato circolari esplicative relative alla
Naspi. La Naspi entrerà in vigore il 1° maggio. I periodi di disoccupazione
sono coperti da contribuzione figurativa.

Ai fini del
raggiungimento del requisito contributivo (41 anni e 10 mesi) è valutabile la
contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il
contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per
il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Al riguardo,
l’Inps, con la circolare 180/2014, ha precisato che l’articolo 22, comma1,
lettera b) della legge 153/1969 prevede che possano accedere alla pensione di
anzianità i soggetti che “possano far valere almeno 35 anni di contribuzione
effettiva in costanza di lavoro…”, con esclusione, pertanto, della
contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Considerata la
relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione Aspi e
mini-Aspi e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria – tenuto anche
conto del rinvio operato dall’articolo 2, comma 24-bis, della legge n.92 del
2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola – la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi
di fruizione delle indennità di disoccupazione è utile ai fini del diritto e
della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei
35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.

Pertanto, si
ritiene che la lettrice dovrà verificare se nella propria carriera ha un numero
di contributi sufficienti a coprire i 35 anni. In caso contrario, potrà
chiedere di essere autorizzata ad effettuare il versamento dei contributi
volontariamente (tali contributi sono considerati al pari di quelli versati in
costanza di attività lavorativa).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 27APRILE 2015

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