domenica, Maggio 19, 2024
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DIRITTO DI FAMIGLIA: Una prova per individuare i beni “personalissimi”

Mia
moglie e io siamo in regime di comunione dei beni. Mesi addietro ho ereditato,
per successione legittima, 10.000 euro in contanti e 55.000 euro in BTp. Con
passaggio diretto dalla banca del de cuius alla mia, e senza alcuna specifica
particolare, i 10.000 euro sono finiti in un conto corrente cointestato a me e
mia moglie, mentre i BTp sono andati in un dossier/conto titoli intestato solo
a me. In caso di mio decesso, mia moglie resta titolare (perché in comunione di
beni) delle suddette somme a prescindere dal fatto che mi sono pervenute da eredità e, quindi, non
rientrano in comunione? Preciso che non esiste alcun atto specifico che ne
attesti la natura ereditaria.

Come
posso fare perché a mia moglie, di quelle somme, vada solo un terzo, con gli
altri due terzi destinati ai due figli?

V. D.– ASTI

R I S P O S T A

A norma
dell’articolo 179 del Codice civile i beni pervenuti in successione a uno dei
coniugi sono da considerare beni personalissimi, pacificamente non rientranti
nella comunione legale; vi rientrano invece i frutti non consumati al momento
dello scioglimento. E’ però importante che vi sia prova della provenienza; in
tal senso dovrebbe esserci una traccia nella denuncia di successione e comunque
nella movimentazione bancaria; la confusione della somma liquida in un conto
corrente cointestato con la moglie rende assai difficile la prova, vigendo la
presunzione di appartenenza alla comunione. Si può suggerire al lettore di
acquistare con i proventi dell’eredità dei beni diversi(anche finanziari),
specificando, ai sensi della lettera f della norma citata, la provenienza; una
soluzione – impegnativa, però, sotto vari aspetti – potrebbe essere quella di
lasciare un testamento in cui disporre dei beni di provenienza ereditaria. La
misura minima consisterebbe comunque nell’aprire un conto corrente a nome del
solo lettore per il denaro liquido ereditato, anche se i frutti andrebbero poi
tenuti separati.

Ad
ogni modo, in caso di decesso del lettore, le somme da lui ereditate andrebbero
“automaticamente” per un terzo alla moglie e per due terzi ai figli.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 10 AGOSTO2015

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