Circostanze rilevanti ai fini del licenziamento per giusta causa del direttore della banca
Con sentenza del 01 settembre 2015 n. 17366 la Corte di Cassazione
ha riconosciuto la giusta causa del licenziamento comminato al direttore
della filiale di una banca che:
– non aveva ottemperato alle procedure interne regolanti il processo di erogazione del credito,
– aveva autorizzato anticipi sulla base di semplici fotocopie di fatture,
– aveva deliberato un considerevole mutuo per un importo superiore a quello consentito e
– aveva permesso ad un terzo estraneo alla banca di accedere alla
postazione del terminale con sessione aperta per l’immissione di dati
riferibili ad operazioni di mutuo fondiario.
I primi tre comportamenti, infatti, contraddistinguono una gravissima
negligenza e superficialità del direttore, idonee ad esporre la banca a
rischi di natura economica.
Per quanto riguarda invece il quarto,
ritenuto dalla Cassazione di maggior gravità, il direttore aveva
platealmente violato i precetti di riservatezza e correttezza propri del
dipendente bancario e connaturali alla gestione della postazione
informatica della filiale, a nulla rilevando, in senso contrario, il
rapporto di lunga durata intrattenuto dal terzo con l’istituto.