lunedì, Giugno 17, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: CariCesena pronta a rimborsare la penale d’estinzione sul mutuo

Dando seguito alla vostra
iniziativa per far emergere i problemi di chi deve surrogare un mutuo e in
particolare all’articolo dello scorso primo agosto dal titolo “Mutui, il 55%
ignora i suoi diritti” a firma di Vitaliano D’Angerio, Vi scrivo poiché temo di
rientrare nel caso specifico di estinzione anticipata del mutuo, con la piccola
e notevole differenza che ho dovuto pagare una penale nonostante il mutuo lo
abbia stipulato due anni dopo il decreto Bersani. Allego documentazione chiara
ed esplicativa in modo che possiate aiutarmi a capire l’accaduto. Segnalo che,
all’atto dell’estinzione del mutuo, ho chiesto spiegazioni sul perché dovessi
pagare una penale e mi è stato detto che avendo io firmato la clausola per la
quale ciò è previsto, dovevo pagare. Perché allora si fa la legge, ma poi si
permette agli istituti di credito di inserire tale clausola giocando
sull’ignoranza dei clienti?

Alejandra Contreras(via e-mail)

RISPONDE CASSA
DI RISPARMIO DI
CESENA

Si
fa riferimento alla segnalazione della signora Alejandra Contreras, relativa al
pagamento della penale di estinzione anticipata del mutuo chirografico a lei
erogato nel 2009, della durata di 10 anni, estinto il 31 gennaio 2014.

Si
premette che il prestito ha presentato fin dall’inizio caratteristiche
particolari, per gli aspetti sotto indicati:

1)
la cliente ha dichiarato in contratto
che il finanziamento era finalizzato “all’acquisto/costruzione/ristrutturazione
di immobile ad uso non abitativo, nonché all’acquisto di beni e di servizi
diversi o ad esigenze di liquidità, con applicazione dell’imposta sostitutiva
con l’aliquota dello 0,25% (privati e imprese)”;

2)
la destinazione di una parte del prestito ha
riguardato la ristrutturazione di un immobile, nella quale la signora Contreras
abitava, non di proprietà della cliente, ma di una cooperativa, della quale la
stessa era socia.

Le
considerazioni esposte hanno indotto a ritenere che il mutuo della cliente non
rientrasse nella casistica di esenzione dalla penale prevista dalla legge 2
aprile 2007 numero 40, in
quanto l’articolo 7 prevede l’esenzione dalla penale di estinzione anticipata
di un contratto di mutuo per “l’acquisto o per la ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria
attività economica o professionale da parte di persone fisiche”.

Tuttavia,
tenuto conto della particolare casistica dell’operazione e dei più recenti
orientamenti in materia, la banca si dichiara disponibile a rivedere il proprio
orientamento e invita la cliente a presentarsi in filiale per il rimborso della
penale a suo tempo applicata.

DAL “PLUS24”DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 10 OTTOBRE2015

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