lunedì, Maggio 6, 2024
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CONDOMINI: Morosi, l’amministratore ha l’obbligo del recupero

L’amministratore
di un condominio, per persistente mancanza di liquidità, paga con ritardo
l’assicurazione dell’immobile (il fabbricato è assicurato con la stessa
compagnia da oltre 10 anni). Ecco un esempio: il 2 maggio scade la polizza
incendi e calamità naturali. Il 5 giugno, visto il perdurare della mancanza
fondi, l’amministratore decide di pagare il premio della polizza con fondi
propri.

Nel
pomeriggio dello stesso giorno (5 giugno) avviene un grave evento naturale che
provoca ingenti danni al fabbricato. Ora l’assicurazione non vuole pagare i
danni poiché la copertura decorre dalla mezzanotte del giorno di pagamento. Si
chiede se l’atteggiamento della compagnia assicuratrice è corretta (tenuto
conto che si paga il premio in ritardo la scadenza della rata successiva rimane
ferma); se è corretto, eventualmente, si dovrebbe imputare la responsabilità
all’amministratore in caso di mancato pagamento dei danni da parte dell’assicurazione?

V. R– VICENZA

R I S P O S T A

Per verificare se
la posizione della compagnia sia corretta sarebbe opportuno esaminare la
polizza. Quanto alla responsabilità dell’amministratore nei confronti del
condominio, è da accertare se la mancanza di fondi definita “persistente” sia
ascrivibile a sua responsabilità per cattiva gestione o per aver omesso di
recuperare presso i condomini morosi le somme dovute come stabilisce l’articolo
1129, comma 9, del Codice civile (“Salvo che sia stato espressamente dispensato
dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa
delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63,
primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”).

Diversamente,
non si ritiene che possa essere ritenuto responsabile verso il condominio né
imputabili a lui i danni al fabbricato.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL16 NOVEMBRE 2015

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