lunedì, Maggio 13, 2024
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DIRITTO AL LAVORO: Permessi ex legge 104 estesi alle prenotazioni

Vorrei
sapere se, per prenotare visite specialistiche per un figlio sordomuto, posso
usufruire dei permessi previsti dalla legge 104/1992. per accompagnarlo alle
visite ne usufruisco già, ma per le prenotazioni, non essendo sicuro, utilizzo
ore di ferie.

I. C.– MILANO

R I S P O S T A

La disposizione
normativa citata si riferisce alla fruizione di permessi per l’assistenza, e
nulla specifica circa il godimento degli stessi per le finalità di prenotazione
delle visite. Pur tuttavia, non si rinviene nella normativa stessa l’obbligo di
trascorrere con il disabile l’intera giornata, ma risulta essenziale che la
fruizione dei giorni di permesso sia comunque finalizzata alla cura e alle
esigenze del disabile (prenotazioni di visite mediche, ritiro di referti e così
via). Si ritiene, dunque, che i permessi in oggetto possano essere utilizzati
anche per le finalità in questione. Sul punto, ad esempio, l’interpello 30/2010
del ministero del Lavoro chiarisce che l’assistenza si può sostanziare in
attività collaterali differenti alla concreta e fisica assistenza: l’interpello
– sebbene tratti del beneficio del congedo straordinario (Dlgs 151/2001) –
riporta ai principi fondanti della legge 104/1992, specificando come non appaia
conforme allo spirito della norma porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte
di colui che assiste il familiare disabile. Tale prassi risulterebbe, peraltro,
in contrasto con i principi formulati dalla stessa legge 104/1992, che mira, a
promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione
delle misure atte a favorirla. Infatti, l’assistenza si può sostanziare in
attività collaterali e ausiliare rispetto al concreto svolgimento dell’attività
lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo
di lavoro, o un’attività di assistenza che non necessariamente richieda la
presenza del disabile, ma che risulti di supporto per il medesimo (ad esempio,
per la prenotazione e il ritiro di esami clinici). Viceversa, l’utilizzo per
finalità del tutto estranee alla legge determinerebbe un abuso del diritto.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 28 DICEMBRE2015

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