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FALSO IN BILANCIO: L’omissione di “poste” attive e/o passibve costituisce illecito e pertanto punibile

False comunicazioni sociali: punibile la mancata esposizione nel bilancio di poste effettivamente esistenti

Cassazione Penale, Sez. V, 16 maggio 2016 (udienza 1 febbraio 2016), n. 20256

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di false comunicazioni sociali, fattispecie profondamente ridisegnata con la recente riforma degli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile, attuata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Le nuove norme, che hanno introdotto numerose modifiche alla disciplina previgente, hanno suscitato grande interesse da parte dei commentatori e della giurisprudenza di legittimità soprattutto in relazione alla mancata riproduzione nel testo di legge dell’inciso “ancorché oggetto di valutazione”, riferito ai fatti materiali e alle informazioni falsificate.

Numerose le pronunce della Quinta Sezione Penale della Suprema Corte in merito a tale mancata riproduzione: in alcuni casi è stata sostenuta la sopravvenuta irrilevanza del “falso valutativo” a seguito della recente riforma (Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774; Cass. Pen., Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6916), mentre in altri è stato ribadito il perdurare della rilevanza di tale fattispecie (Relazione dell’Ufficio del Massimario per la Quinta Sezione Penale, 15 ottobre 2015; Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890; da ultimo Cass. Pen., SS.UU., Informazione Provvisoria n. 7 del 2016).

La sentenza in esame – ripercorrendo le novità introdotte dalla Legge 69/2015 – ha confermato che la mancata esposizione nel bilancio di poste attive o passive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale costituisce senza alcun dubbio una condotta di falsificazione di una comunicazione sociale, in rapporto di continuità normativa con la disciplina previgente.

Ciò poiché, a prescindere dall’interpretazione della ricordata novella normativa, la disciplina attualmente in vigore punisce chi “espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge”, cosa che, nel giudizio della Cassazione, avviene certamente qualora non venga riportata una posta bilancistica facente riferimento a crediti e debiti sociali effettivamente esistenti.

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