sabato, Maggio 11, 2024
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BANCHE E CLIENTI: Sui depositi la garanzia del fondo interbancario

Non
ho ancora capito se la garanzia sui conti correnti fino a 100.000 euro sia
reale o solo ipotetica. Chi garantisce? Può avvenire che se i debiti della
banca siano eccessivi, anche i conti correnti vengano azzerati?

C. C.– BOLOGNA

R I S P O S T A

Il
Fondo interbancario di tutela dei depositi è un consorzio di diritto privato,
costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio.

Il
principio dell’adesione obbligatoria a un sistema di garanzia dei depositanti
riconosciuto in Italia è stato introdotto nel 1996, a seguito
dell’attuazione dell’attuazione in Italia della prima direttiva (94/19/CEE) sui
sistemi di garanzia dei depositi. Tale principio è stato confermato dal decreto
legislativo n.30 del 15 febbraio 2016, con il quale è stata recepita la nuova
direttiva 2014/49/UE (Dgsd – deposit guarantee scheme directive, che ha
innovato e ampliato la disciplina contenuta nella 94/19/CEE, ispirandosi a
principi di massima armonizzazione. Attualmente, aderiscono al Fitd tutte le
banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo, nonché le
succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che non
partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. Possono, altresì,
aderire al Fondo, le succursali italiane di banche comunitarie, al fine di
integrare la garanzia offerta dal sistema del Paese di origine.

Lo
scopo del Fondo è di garantire i depositanti delle banche consorziate, che
forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo perseguimento.

Tale
finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del
Fondo nei confronti di banche aderenti sottoposte a procedure di liquidazione
coatta amministrativa, di risoluzione e di amministrazione straordinaria. Il
limite di copertura è pari a 100.000 euro per depositante e per banca. i tempi
di rimborso, attualmente fissati a 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data
in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa, si riducono a 7 giorni lavorativi per effetto del recepimento
della direttiva 2014/49/UE, decorrenti dal medesimo termine. Ai sensi
dell’articolo 96-bis.1 del Testo Unico Bancario, sono oggetto di garanzia da
parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo
di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra
forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL23 MAGGIO 2016

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