venerdì, Maggio 17, 2024
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APPALTI PUBBLICI: Non rileva il cambio di denominazione sociale

In
base al nuovo Codice degli appalti, se una società – dopo essersi aggiudicata
un appalto – cambia la denominazione sociale, qual è la sorte del contratto
d’appalto? Si deve rifare la gara?

M. M.– TERNI

R I S P O S T A

La
risposta è negativa. Indipendentemente dal Codice degli appalti, che sia quello
vecchio (Dlgs 163/2006) o quello nuovo (Dlgs 50/2016), il mutamento della
ragione sociale dell’impresa aggiudicataria non fa sì che questa ultima si
configuri quale compagine diversa da quella che ha partecipato alla gara.

In
realtà, la non coincidenza dei soggetti giuridici scaturisce da un dato
meramente formalistico, ossia la denominazione designante la forma giuridica
assunta dall’impresa aggiudicataria relativamente alla sua ragione sociale. Si
tratta di un elemento che in nulla incide sul dato sostanziale identificativo,
il quale – anziché la formale denominazione della società – è anzitutto quello
sostanziale dell’unità e unicità del centro d’imputazione che ha partecipato
alla gara. Si consideri, “ad abundantiam”, che anche la cessione dell’azienda o
di un suo ramo a un altro soggetto (e non è il caso descritto dal quesito)
trasferisce, purché sussistano determinate condizioni soggettive, il contratto
d’appalto in essere, tra i vari beni dell’azienda cedente, in capo al
cessionario.

In
altri termini, non si tratta di cessione del contratto, vietata dalle norme
(articolo 118, primo comma, del vecchio Codice, e articolo 105, primo comma,
del nuovo Codice), ma di semplice traslazione.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL1 AGOSTO 2016

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