venerdì, Maggio 17, 2024
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CONDONO EDILIZIO: Contributo di costruzione per ottenere la sanatoria

Ho
appena ricevuto (dopo decenni) una comunicazione del Comune in risposta a una
domanda di condono relativa ad alcuni abusi sanabili tramite la legge 47/1985.

In
tale comunicazione mi si chiede di provvedere a pagare gli oneri e la restante
parte dell’oblazione già pagata a suo tempo. I calcoli sono palesemente errati
e ho provveduto a evidenziare tali errori. Intanto mi è venuto questo dubbio: il Comune è tenuto a
rilasciarmi comunque il permesso in sanatoria, in attesa di chiarire gli
errori, o il rilascio è subordinato all’effettivo pagamento?

G. S.– SALERNO

R I S P O S T A

Il
regime del titolo abilitativo non prevede il pagamento del contributo di
costruzione come condizione per il suo rilascio, in quanto il contributo ha una
sua autonomia e sono previste (ex articolo 42 del Dpr 380/2001, Tue, testo
unico edilizia), specifiche sanzioni in caso di mancata o ritardata
corresponsione nonché la riscossione coattiva del credito da parte del Comune
(articolo 36 del Tue) il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è,
invece, subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia.

Analoga
è la fattispecie del condono edilizio, in quanto il versamento del contributo
di costruzione è ritenuto essenziale ai fini del rilascio della sanatoria,
anche perché il condono del 1985 non prevedeva un’anticipazione dello stesso al
momento della presentazione dell’istanza.

Ove
il Comune non dovesse accogliere i rilievi sulla correttezza del calcolo,
l’interessato, all’atto del rilascio del condono, può iscrivere riserva di far
valere la propria opposizione al contributo, al fine di evitare che il
pagamento possa essere interpretato come acquiescenza al provvedimento comunale
(Consiglio di Stato, sezione V, 3695/2015), in quanto è sempre consentito al
privato richiedere somme versate in eccesso.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL1 AGOSTO 2016

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