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PUBBLICO IMPIEGO: Per il lavoro extra serve un’autorizzazione

Un
dipendente pubblico, funzionario di ufficio giudiziario militare, può svolgere
funzioni di giudice onorario aggregato (Got) presso un ufficio giudiziario
ordinario civile, che ha sede nella stessa città, oppure deve ritenersi
incompatibile?

A.
C.
– SANSEPOLCRO

R
I S P O S T A

L’articolo
53 delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi, per cui i
lavoratori dipendenti della Pa con rapporto a tempo pieno e indeterminato non
possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o
esercitare attività commerciale ed imprenditoriali.

In
via generale, l’articolo citato richiama appositamente le disposizioni presenti
nel Testo unico degli impiegati civili dello Stato (articoli 60 e seguenti, Tu
n.3 del1957) che stabilisce i principali divieti e, contestualmente, prevede
alcuni principi derogatori in base ai quali ogni singola amministrazione,
previa la determinazione di criteri oggettivi e predeterminati, può
eventualmente rilasciare le necessarie autorizzazioni all’esercizio di attività
extra istituzionali. Occorre aggiungere che, oltre alle diposizioni citate, la
normativa in materia si è nel tempo ulteriormente arricchita con disposizioni,
al tempo, più ampie e stringenti, previste dal Dlgs n.150/2009 e da quella
riguardante l’anticorruzione (legge n.190/2012 e Dlgs n.39/2013).

In
sintesi, si può dire che, in base alla richiamata normativa, i lavoratori a
tempo pieno ed indeterminato, oltre a non poter svolgere attività espressamente
vietate dalla legge, non possono svolgere attività che li impegnino
eccessivamente facendo trascurare i doveri d’ufficio, ovvero che determinino ,
o possano determinare, un conflitto di interesse con l’attività lavorativa,
pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al lavoratore.

L’aspetto
centrale che, in ogni caso, determina l’incompatibilità è costituito, oltre
che, come detto, dal rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, dal
fatto che l’attività extra istituti zonale sia retribuita (comma 7, articolo
53). In base a quanto previsto dalla legge (articolo 8, legge n.276/1997)
spetta al giudice onorario aggregato un compenso che, se il dipendente è
titolare di altro lavoro subordinato, è ridotto al 50% di quello previsto.

Questa
attività dunque potrà essere svolta solo previa autorizzazione da parte
dell’ente dell’amministrazione da cui dipende il lavoratore (comma 7, articolo
53).

La
diversità di funzioni tra le due attività da svolgere non dovrebbe trovare
ostacolo dal fatto che dovrebbero essere effettuate nello stesso ambito
territoriale. Ma ciò dipende dalla valutazione e dai criteri stabiliti
dall’amministrazione di appartenenza per il rilascio dell’autorizzazione.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL29 AGOSTO 2016

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