venerdì, Maggio 17, 2024
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SSCUOLA DI BALLO IN CASA: Va pagata la Siae?

Vorrei fare lezioni di ballo nel salotto di casa mia e intendo regolarizzare la mia attività anche sotto l’aspetto fiscale: devo pagare la Siae per la musica riprodotta?

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Anche le scuole di danza e di ballo devono pagare la Siae, ovunque esse vengano esercitate (nel salotto di casa, all’aperto, nel garage o in una palestra).

In particolare, le scuole di danza/ballo sono soggette al pagamento dei diritti d’autore in quanto le proprie utilizzazioni sono finalizzate al profitto e sono da ritenersi «pubbliche». La legge sul diritto d’autore[1]non considera «pubblica» solo l’esecuzione di musica nella cerchia ordinaria della famiglia, nel convitto della scuola o dell’istituto di ricovero, ma sempre che siano effettuate senza scopo di lucro. Se, invece, anche in tali ambiti si realizza un lucro, va ugualmente pagata la Siae.

 

Nel caso specifico, come d’altra parte in tutte (o quasi) le attività analoghe, vi è una “retta” da corrispondere per la partecipazione ai corsi o alle lezioni e quindi si configura il lucro.

 

Per regolarizzare la posizione con la Siae è necessario munirsi di un abbonamento, anche annuale, per «corsie e lezioni collettive di ballo» dove gli importi variano sulla base del numero di ore settimanali e numero partecipanti.

Per fare un esempio un corso fino a 20 partecipanti e fino a 20 ore mensili si pagano 103.80 euro, oltre Iva, all’anno, che non sembra una cifra considerevole. Se l’attività è esclusivamente didattica (intesa con la presenza di corsi che seguono un percorso didattico, tipo: propedeutico, intermedio, avanzato, ecc.) l’importo si riduce a 96,20 euro.

 

Sul punto, la Cassazione ha avallato la posizione della Siae[2]stabilendo che solo l’autore ha il diritto di sfruttare economicamente la propria opera d’arte nelle diverse modalità che il mercato consente e mercè le quali comunque si sfrutti l’opera stessa, perseguendo un lucro. Il diritto dell’autore è escluso nelle sole ipotesi previste dalla legge, tra le quali non può essere annoverata l’esecuzione di opere musicali quale supporto didattico nelle scuole di danza private, giacché tale esecuzione viene consapevolmente adottata non a scopo di insegnamento (che si individuerebbe se oggetto dell’attività della scuola fossero lezioni di musica), bensì quale elemento di un’organizzazione che fornisce al mercato, secondo criteri di economicità, l’insegnamento di altra arte, con la conseguenza che la suddetta esecuzione, essendo organizzata dentro un processo produttivo diretto al profitto, costituisce utilizzazione economica riservata all’autore.




 

Di senso opposto, ma isolato, è una pronuncia del Tribunale di Roma[3]secondo cui non è considerata esecuzione in pubblico, e perciò non rientra tra le facoltà del diritto di utilizzazione economica delle opere musicali, la diffusione nelle scuole di danza, mediante apparecchi fonoriproduttori, di brani musicali come supporto didattico delle lezioni.

 

[1]Art. 15, co. 2, L. 633/41.

[2]Cass. sent. n. 8304/1997.

[3]Trib. Roma, sent. 18.11.1991.

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