mercoledì, Maggio 15, 2024
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ACCESSO ILLEGITTIMO: Come contestare l’accesso a casa della Guardia di Finanza

Accertamento fiscale illegittimo se l’autorizzazione del pm all’accesso presso l’abitazione del contribuente non è motivato.

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Se al citofono di casa, dello studio o del negozio bussa la Guardia di Finanza per un controllo quantomeno dovrà essere munita di un mandato: senza l’autorizzazione del pm all’accesso presso il domicilio del contribuente, infatti, ogni accertamento è illegittimo. Ma non solo: tale autorizzazione deve essere ben motivata e non può ridursi a un semplice mandato privo di alcuna ragione che attesti la necessità dell’interventoin loco. È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con una recente sentenza[1]con cui è stato accolto il ricorso di un contribuente contro un accertamento fiscale eseguito dalla Guardia di Finanza «a sorpresa» all’interno dell’abitazione. Ma procediamo con ordine.

 

Come abbiamo chiarito nell’articolo:La Guardia di Finanza può entrare in casa senza mandato (a cui vi rinviamo per maggiori approfondimenti sul tema), la legge[2]stabilisce che l’accesso delle fiamme gialle presso l’abitazione del contribuente possa avvenire solo in presenza di gravi indizi di illecito fiscale. Ecco, più precisamente, cosa dice la disposizione in questione: l’Agenzia delle Entrate può disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria – ivi compresa, quindi, la Guardia di Finanza – nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli agenti che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione(il cosiddetto mandato): detta autorizzazione, però, deve indicare lo scopo dell’accesso e deve essere rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Se invece l’accesso della Guardia di Finanza avviene presso l’abitazione del contribuente è necessario qualcosa in più: l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

 

Secondo la sentenza in commento, è dunque illegittimo l’accertamento fiscale, eseguito a seguito dell’accesso della Guardia di Finanza, se l’autorizzazione del giudice non motiva circa i «gravi indizi dell’illecito fiscale» previsti dalla legge. Potrebbe sembrare un appiglio, un escamotage formale cui aggrapparsi nel caso in cui il contribuente, comunque, non abbia carte per dimostrare comunque il corretto adempimento degli obblighi fiscali. Di fatto, però, la legge garantisce a ogni cittadino la possibilità di difendersi in anticipo, conoscendo già in partenza le ragioni dell’accesso della guardia di Finanza. Per cui la violazione di tali obblighi rende illegittimo l’accertamento fiscale.

 

A dimostrare l’importanza di questo principio vi sono diverse sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione [3]. Il ragionamento della Corte Suprema parte dalla nostra Costituzione che stabilisce il principio di inviolabilità del domicilio: le nostre case sono inaccessibili, salvo che vi siano, sin da prima dell’accesso (e non a seguito della perquisizione), gravi indizi di violazione di norme tributarie. Ebbene, di tali indizi si deve dare specifica e dettagliata indicazione nella motivazione dell’autorizzazione firmata dal giudice. Diversamente, l’accesso nell’abitazione privata o presso l’esercizio commerciale potrebbe essere utilizzato solo al fine di ricercare prove dell’altrui colpevolezza, pur in assenza di precedenti indizi, il che è assolutamente illegittimo.

Dunque è illegittimo l’accertamento fiscale a seguito dell’accesso nel domicilio del contribuente se l’autorizzazione si fonda, ad esempio, su non meglio specificate segnalazioni anonime: mancherebbe infatti il requisito della «gravità degli indizi» che la norma impone, con conseguente illegittimo accesso, inutilizzabilità dei riscontri probatori e nullità dell’atto accertativo.

 

[1]CTR Emilia Romagna, sent. n. 1417/16 del 24.05.2016.

[2]Art. 52 del Dpr n. 633 del 1972.

[3]Cass. SS.UU. sentt. nn. 16424, 18017 e 18018 del 2002.

[4]Art. 14 Cost.

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