venerdì, Maggio 17, 2024
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SOCIETA’:Cos’è la Srl unipersonale o a socio unico

La Srl a socio unico, quali sono i requisiti, cosa sono, quando convengono?

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La Srl(Società a Responsabilità Limitata) unipersonaleo a socio unico è una società di capitali il cui scopo è quello di limitare la responsabilità al capitale di impresa. Per conoscere le altre società di capitali ti consigliamo il nostro approfondimento Cosa sono le società di capitali?

 

 

A cosa serve la Srl a socio unico?

La Srl a socio unico, permette di disporre di tutta la partecipazione della società in ragione della proprietà sulla quota o di un diritto di pegno o usufrutto della società stessa.

Anche quando una parte del capitale risulta essere intestata ad altri, ha stabilito la giurisprudenza [1], si può configurare la società a socio unico di fatto.

L’unipersonalità difatti è una condizione che può essere anche determinata dal fatto che tutte le quote di una società facciano capo in sostanza ad un unico soggetto o ad un unico centro di interessi (indipendentemente dall’appartenenza formale) [2] [3].

 

 

Requisiti dellaSRL Unipersonale

Per costituire una SRL Unipersonale si devono seguire alcuni requisiti:

 

  • all’atto della costituzione deve essere versato l’intero capitale relativo ai conferimenti in danaro (non è ammesso cioè come per le SRL generiche un riferimento al conferimento per il 25% della quota)equesto è requisito essenziale[4];
  • negli atti e nella corrispondenza relativa alla società è necessario che sia fatta una menzione espressa all’esistenza di un unico socio;
  • gli amministratori dovranno depositare presso il registro delle imprese, dunque alla camera di commercio competente per territorio, le generalità del socio e quelle relative ad ogni eventuale variazione;
  • è inoltre responsabilità degli stessi amministratori notificare ogni eventuale modifica delle condizioni societarie entro i 30 giorni successivi.

Si tenga presente che nel caso di una unipersonalità di fatto sopravvenuta, stante le regole sopra citate riferite al conferimento in danaro, il socio rimanente dovrà versare l’intero capitale rimanente e non versato entro i successivi 90 giorni.

[1]Trib. Monza sent. del 31.3.2005; Trib. Desio sent. del 31.3.2005.

[2]C. App. Bologna sent. del 28.9.2001; Trib. Milano sent. del 19.10.1995

[3]Cass. sent. n. 2879/85.

[4]Cass. sent. n. 383/2001; Cass. sent. n. 4657/2000; C. App. Milano sent. del 5.2.1999.

Fonte: LLpT

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